Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 23 marzo 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 267/2012.
(2)Il 14 luglio 2015 la Cina, la Francia, la Germania, la Federazione russa, il Regno Unito e gli Stati Uniti, con il sostegno dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, hanno raggiunto un accordo con l'Iran per una soluzione globale a lungo termine della questione nucleare iraniana. L'efficace attuazione del piano d'azione congiunto globale (PACG) garantirà la natura esclusivamente pacifica del programma nucleare iraniano e comporterà la revoca complessiva di tutte le sanzioni relative al nucleare.
(3)Il 20 luglio 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione (UNSCR) 2231 (2015) che approva il PACG, sollecita la sua piena attuazione secondo il calendario deciso nel PACG e stabilisce le azioni da mettere in atto conformemente al PACG.
(4)Il PACG, come approvato dall'UNSCR 2231 (2015), stabilisce in particolare che l'Unione debba rimuovere le misure restrittive in essere contro talune persone ed entità alla «data di transizione» (18 ottobre 2023), vale a dire otto anni dopo la «data di adozione» (18 ottobre 2015) o prima, sulla base di una relazione del direttore generale dell'AIEA indirizzata al consiglio dei governatori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) e, parallelamente, al Consiglio di sicurezza dell'ONU, che attesti che l'AIEA è giunta alla conclusione («Broader Conclusion») che tutto il materiale nucleare in Iran rimane impiegato in attività pacifiche.
(5)Il Consiglio ha riesaminato la motivazione relativa a un'entità che deve essere soggetta a misure restrittive fino alla data di transizione e ha stabilito la necessità di integrarla.
(6)La voce di cui all'allegato del presente regolamento dovrebbe applicarsi fino al 22 ottobre 2016.
(7)È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 267/2012,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
L'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo,il 18 Aprile 2016
Per il Consiglio
Il Presidente
F. MOGHERINI
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0603