La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187, lettere da a) a e),
considerando quanto segue:
(1)L'articolo 1 del regolamento (UE) 2016/580 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) apre, per il 2016 e il 2017, un contingente tariffario annuale pari a 35 000 tonnellate per le importazioni nell'Unione di olio d'oliva vergine originario della Tunisia di cui ai codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90.
(2)L'articolo 3 del protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra (3), modificato dall'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica i Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (4), approvato con decisione del Consiglio 2005/720/CE (5), apre un contingente tariffario di 56 700 tonnellate a dazio zero per le importazioni di olio d'oliva dei codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da questo paese nell'Unione. L'apertura e la gestione di tale contingente tariffario sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione (6).
(3)Per motivi di coerenza, è opportuno gestire il contingente tariffario temporaneo di 35 000 tonnellate nello stesso modo del contingente tariffario permanente di 56 700 tonnellate.
(4)I regolamenti della Commissione (CE) n. 1345/2005 (7), (CE) n. 1301/2006 (8) e (CE) n. 376/2008 (9) dovrebbero applicarsi fatte salve le condizioni supplementari e le deroghe previste dal presente regolamento.
(5)L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1918/2006, che stabilisce le condizioni riguardanti le notifiche e il rilascio dei titoli, il periodo di validità dei titoli di importazione e l'importo della cauzione, dovrebbe applicarsi salvo disposizione contraria del presente regolamento.
(6)Per dare maggiore flessibilità agli operatori per quanto concerne l'uso dei contingenti per l'importazione di olio d'oliva vergine originario della Tunisia, è opportuno abolire l'obbligo di ripartire la notifica per codice NC. È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1918/2006.
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 1301/2006 e (CE) n. 376/2008 e l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1918/2006.
Articolo 2
1.Per il 2016 e il 2017 è aperto un contingente tariffario annuale a dazio zero recante il numero d'ordine 09.4033 («il contingente temporaneo») per l'importazione nell'Unione di olio d'oliva vergine dei codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente nell'Unione da tale paese, alle condizioni stabilite nel presente regolamento. Il volume del contingente temporaneo è pari a 35 000 tonnellate all'anno.
2.Il contingente temporaneo è messo a disposizione unicamente dopo che sia stato assegnato l'intero contingente annuale recante il numero d'ordine 09.4032, di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1918/2006.
3.Il contingente temporaneo è aperto il 1o gennaio di ogni anno. Tuttavia, per il 2016, il contingente temporaneo è aperto a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento fino al 31 dicembre 2016.
Articolo 3
Le domande di titolo per il contingente temporaneo sono ricevibili a partire dal primo lunedì o dal primo martedì successivo all'entrata in vigore dell'atto di esecuzione che sospende la presentazione delle domande per il contingente recante il numero d'ordine 09.4032.
Per l'anno 2016, le domande di titolo per il contingente temporaneo sono ricevibili a partire dal primo lunedì o dal primo martedì successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 4
All'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1918/2006, la seconda frase è soppressa.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,il 19 Aprile 2016
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0605