La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1221/2009 impone alla Commissione di elaborare documenti di riferimento per specifici settori economici in consultazione con gli Stati membri e altre parti interessate. Tali documenti di riferimento settoriali sono necessari per aiutare le organizzazioni a concentrarsi maggiormente sugli aspetti ambientali più importanti per un dato settore e permettono di valutare, comunicare e migliorare le proprie prestazioni ambientali. Tali documenti devono includere la migliore pratica di gestione ambientale, indicatori di prestazione ambientale e, ove opportuno, esempi di eccellenza nonché sistemi di classificazione che consentano di determinare i livelli delle prestazioni ambientali nei settori considerati.
(2)La comunicazione della Commissione dal titolo «Elaborazione del piano di lavoro che stabilisce un elenco indicativo dei settori per l'adozione dei documenti di riferimento settoriali e transettoriali, a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)» (2) stabilisce un piano di lavoro e un elenco indicativo dei settori prioritari ai fini dell'adozione di documenti di riferimento settoriali e transettoriali, compreso il settore del turismo.
(3)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1221/2009,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
Il documento di riferimento settoriale sulla migliore pratica di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore del turismo è riportato nell'allegato.
Articolo 2
Le organizzazioni del settore del turismo che aderiscono ad EMAS tengono conto del documento di riferimento settoriale e sono invitate pertanto a:
-Avvalersi dei pertinenti elementi del documento di riferimento settoriale, quando sviluppano ed applicano il loro sistema di gestione ambientale alla luce delle analisi ambientali;
-Dimostrare, nella loro dichiarazione ambientale, come sono stati applicati gli indicatori di prestazione ambientale per lo specifico settore, le migliori pratiche di gestione ambientale e gli esempi di eccellenza descritti nel documento di riferimento settoriale per identificare misure e azioni ed eventualmente stabilire le priorità per migliorare la prestazione ambientale.
Articolo 3
Le organizzazioni che aderiscono ad EMAS non sono obbligate a conformarsi agli esempi di eccellenza di cui al documento di riferimento settoriale, considerato che la natura facoltativa dell'adesione ad EMAS lascia alle organizzazioni stesse la valutazione della fattibilità degli esempi in termini di costi e benefici.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles,il 15 Aprile 2016
Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D0611