La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 333/2007 (2) della Commissione definisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari.
(2)Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (3) stabilisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari. Il regolamento (UE) 2015/1006 (4) della Commissione ha modificato il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di arsenico inorganico. Di conseguenza è opportuno stabilire procedure specifiche relative all'analisi dell'arsenico inorganico.
(3)La norma EN 13804 relativa alla determinazione degli elementi e delle loro specie chimiche è stata aggiornata ed è quindi opportuno aggiornare di conseguenza il riferimento a tale norma.
(4)I tenori massimi di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) presenti nei semi di cacao e nei prodotti derivati devono essere stabiliti in rapporto alla materia grassa. Le prove valutative effettuate dal laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli IPA mostrano alcune divergenze nella determinazione del contenuto di materia grassa. È pertanto opportuno armonizzare l'approccio volto alla determinazione del contenuto di materia grassa.
(5)Sulla base del parere del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per i metalli pesanti nei mangimi e negli alimenti, è opportuno modificare sia la definizione del limite di quantificazione sia i criteri di prestazione relativi al limite di rilevazione per i metodi di analisi di piombo, cadmio, mercurio e stagno inorganico.
(6)È opportuno che le disposizioni relative ai metodi di campionamento e di analisi siano applicate a prescindere dai controlli ufficiali.
(7)È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 333/2007.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 333/2007 è così modificato:
1)Il titolo è sostituito dal seguente:
«Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei tenori di oligoelementi e di contaminanti da processo nei prodotti alimentari»;
2)All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1.Il campionamento e l'analisi per il controllo dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, arsenico inorganico, 3-MCPD e idrocarburi policiclici aromatici («IPA») di cui alle parti 3, 4 e 6 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 sono effettuati conformemente all'allegato del presente regolamento.»;
3)L'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 Aprile 2016
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2016_101_R_0002