La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5 e l'articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 1332/2011 (2) della Commissione prescrive che gli aeromobili a turbina aventi massa massima al decollo certificata (MCTOM) superiore a 5 700 kg o autorizzati a trasportare più di 19 passeggeri, devono essere equipaggiati con la nuova versione 7.1 del software del sistema anticollisione di bordo (ACAS II) per evitare una collisione in volo. Questa prescrizione si applica anche agli operatori di determinati aeromobili immatricolati in un paese terzo.
(2)Il regolamento (UE) n. 1332/2011 prescrive inoltre che gli operatori aerei dell'Unione, soggetti al regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (3), devono installare la nuova versione 7.1 del software ACAS II sui loro aeromobili. Questa disposizione è tuttavia superata: il regolamento (CEE) n. 3922/91 infatti non si applica più a tali operatori essendone stato soppresso l'allegato III. Ora, invece, a tali operatori si applica il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (4) che contiene le necessarie norme al riguardo. Le disposizioni ormai superate del regolamento (UE) n. 1332/2011 devono pertanto essere soppresse.
(3)Il regolamento (UE) n. 1332/2011 contiene norme relative alle procedure operative applicabili in situazioni in cui l'ACAS II fornisce all'equipaggio un'indicazione che raccomanda una manovra intesa a produrre una separazione rispetto a qualsiasi minaccia o a mantenere una separazione esistente (avviso di risoluzione). Trattandosi di norme di sicurezza essenziali per i piloti e per i controllori di volo, soprattutto per quanto riguarda la loro intercomunicazione, esse sono più precisamente disciplinate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione (5). Occorre pertanto abrogare le norme relative alle procedure operative di cui al regolamento (UE) n. 1332/2011.
(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1332/2011.
(5)Le misure di cui al presente regolamento si fondano sul parere (6) espresso dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea in conformità all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 1332/2011 è così modificato:
1)L'articolo 4 è soppresso;
2)All'articolo 5, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti da quanto segue:
«2.L'articolo 3 si applica a decorrere dal 1o marzo 2012.
3.In deroga al paragrafo 2, agli aeromobili muniti di un certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato prima del 1o marzo 2012, l'articolo 3 si applica a decorrere dal 1o dicembre 2015.»;
3)L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 25 Agosto 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,il 15 Aprile 2016
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0583