Decisione d’Esecuzione (Ue) 2016/586 della Commissione del 14 Aprile 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 13,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 20, paragrafo 3, lettera g), della direttiva 2014/40/UE impone agli Stati membri di provvedere affinché le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica siano muniti di un meccanismo per una ricarica senza perdite.

(2)L'articolo 20, paragrafo 13, della direttiva 2014/40/UE conferisce alla Commissione il potere di stabilire norme tecniche per il meccanismo di ricarica delle sigarette elettroniche mediante atti di esecuzione.

(3)In considerazione della tossicità dei liquidi contenenti nicotina utilizzati nelle sigarette elettroniche e nei contenitori di liquido di ricarica, è opportuno garantire che le sigarette elettroniche possano essere ricaricate in modo tale da ridurre al minimo il rischio di contatto cutaneo e di ingestione accidentale di tali liquidi.

(4)Sulla base dei contributi ricevuti dai soggetti interessati e dell'attività svolta da un contraente esterno, sono state individuate norme tecniche volte a garantire che i meccanismi di ricarica conformi garantiscano una protezione sufficiente contro le perdite.

(5)Le norme tecniche individuate comprendono anche misure tese a garantire che i consumatori siano debitamente informati sulle modalità di utilizzo dei meccanismi di ricarica al fine di garantire una ricarica senza perdite.

(6)Le parti interessate possono fornire alla Commissione informazioni su meccanismi alternativi da esse sviluppati per garantire ricariche senza perdite; tali informazioni possono portare a una revisione della presente decisione.

(7)Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 25 della direttiva 2014/40/EU,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce le norme tecniche per il meccanismo di ricarica delle sigarette elettroniche fabbricate o importate nell'Unione.

Articolo 2

Prescrizioni per il meccanismo di ricarica

1.Gli Stati membri provvedono affinché le sigarette elettroniche ricaricabili e i contenitori di liquido di ricarica siano immessi sul mercato solo se il meccanismo con cui le sigarette elettroniche vengono ricaricate soddisfa una delle seguenti condizioni:

a)Comporta l'uso di un contenitore di liquido di ricarica che dispone, da un lato, di un ago saldamente fissato lungo almeno 9 mm e più stretto dell'apertura del serbatoio della sigaretta elettronica con cui viene utilizzato, nel quale si inserisce agevolmente, e, dall'altro, di un meccanismo di controllo dell'erogazione che emette non più di 20 gocce di liquido di ricarica al minuto quando si trova in posizione verticale e unicamente soggetto a pressione atmosferica a 20 °C ± 5 °C;

b)Opera mediante un sistema di alloggiamento grazie al quale il liquido di ricarica viene rilasciato nel serbatoio della sigaretta elettronica solo quando il contenitore di liquido di ricarica è collegato a quest'ultima.

2.Gli Stati membri provvedono affinché le sigarette elettroniche ricaricabili e i contenitori di liquido di ricarica siano corredati da adeguate istruzioni per la ricarica, compresi schemi, nell'ambito delle istruzioni per l'uso previste all'articolo 20, paragrafo 4, lettera a), punto i), della direttiva 2014/40/UE.

Le istruzioni per l'uso delle sigarette elettroniche ricaricabili e dei contenitori di liquido di ricarica dotati di un meccanismo di ricarica del tipo di cui al paragrafo 1, lettera a), indicano la larghezza dell'ago o la larghezza dell'apertura del serbatoio in modo da consentire al consumatore di determinare la compatibilità tra contenitori di liquido di ricarica e sigarette elettroniche.

Le istruzioni per l'uso delle sigarette elettroniche ricaricabili e dei contenitori di liquido di ricarica dotati di un meccanismo di ricarica del tipo di cui al paragrafo 1, lettera b), specificano i tipi di sistema di alloggiamento con cui tali sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica sono compatibili.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 Aprile 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2016_101_R_0006

 

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