Regolamento d’Esecuzione (UE) 2016/433 della Commissione del 22 Marzo 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1, primo comma, e l'articolo 8, punto 4,

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 2, e l'articolo 25, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (3) stabilisce le condizioni in materia di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell'Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione»). Tale regolamento dispone che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell'Unione soltanto in provenienza dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1.

(2)Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che un paese terzo, un suo territorio, una sua zona o un suo compartimento devono soddisfare per poter essere considerati indenni dall'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).

(3)Gli Stati Uniti figurano nell'elenco di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo dal quale sono autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione dei prodotti in questione, da tutto il suo territorio.

(4)Un accordo tra l'Unione e gli Stati Uniti (4) prevede il rapido riconoscimento reciproco delle misure di regionalizzazione in caso di comparsa di focolai di una malattia nell'Unione o negli Stati Uniti («l'accordo»).

(5)Il 15 gennaio 2016 gli Stati Uniti hanno confermato la presenza di HPAI del sottotipo H7N8 in un'azienda nello Stato dell'Indiana, che non può pertanto essere più considerato indenne da tale malattia. Le autorità veterinarie degli Stati Uniti hanno immediatamente sospeso il rilascio di certificati veterinari per le partite di prodotti provenienti dallo Stato dell'Indiana e destinati all'esportazione nell'Unione europea. Hanno inoltre attuato una politica di abbattimento totale per contrastare l'HPAI e limitarne la diffusione.

(6)In seguito alla comparsa del focolaio, al fine di limitare l'introduzione nell'Unione dei prodotti in questione provenienti dallo Stato dell'Indiana, è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/148 (5), che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti d'America nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H7N8.

(7)Gli Stati Uniti hanno trasmesso informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel loro territorio e sulle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione dell'HPAI e dette informazioni sono state esaminate dalla Commissione. Sulla scorta di tale valutazione, nonché degli impegni stabiliti nell'accordo e delle garanzie fornite dagli Stati Uniti, è opportuno modificare il divieto di introduzione nell'Unione di determinati prodotti in questione al fine di coprire solo quelle parti dello Stato dell'Indiana che le autorità veterinarie degli Stati Uniti hanno sottoposto a restrizioni a causa di precedenti focolai.

(8)Gli Stati Uniti hanno inoltre riferito che, durante il mese di gennaio 2016, sono state completate le misure di pulizia e disinfezione in seguito alle operazioni di abbattimento totale del pollame nell'azienda in cui si è verificato il focolaio di HPAI e in altre aziende epidemiologicamente connesse a tale azienda. È opportuno indicare la data in cui dette parti del territorio sottoposte a restrizioni veterinarie in relazione a tali focolai possono nuovamente essere considerate indenni da HPAI e in cui dovrebbero essere nuovamente autorizzate le importazioni nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame provenienti da tali zone.

(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008.

(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008, la parte 1 è modificata conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,il 22 Marzo 2016

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0433

 

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