Regolamento Delegato (UE) 2016/364 della Commissione dal 1° Luglio 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Con la decisione 2000/147/CE della Commissione (2) è stato adottato un sistema di classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione per quanto riguarda la loro reazione al fuoco. Tale sistema si basa su una soluzione armonizzata per la valutazione di tale azione e la classificazione dei risultati della valutazione.

(2)La decisione 2000/147/CE prevede varie classi di reazione all'azione del fuoco e contiene le classi F, FFL, FL ed Fca, definite come «Reazione non determinata».

(3)Secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 305/2011, per «classe» s'intende la gamma di livelli di prestazione di un prodotto da costruzione delimitata da un valore minimo e da un valore massimo. Le classi definite con il riferimento «nessuna prestazione determinata» (o «reazione non determinata») non corrispondono a tale definizione e quindi non possono essere inserite in un sistema di classificazione a norma del regolamento (UE) n. 305/2011.

(4)L'articolo 6, paragrafo 3, lettera f) del regolamento (UE) n. 305/2011 prevede l'uso del riferimento «nessuna prestazione determinata» in sede di redazione della dichiarazione di prestazione.

(5)Affinché i fabbricanti possano dichiarare una prestazione in relazione alla reazione al fuoco di livello inferiore rispetto a quella indicata dalle classi E, EFL, EL ed Eca, è necessario modificare di conseguenza i criteri di classificazione delle classi F, FFL, FL ed Fca.

(6)È pertanto necessario sostituire le classi F, FFL, FL ed Fca previste nella decisione 2000/147/CE con nuove classi per i prodotti che non raggiungono almeno la prestazione in relazione alla reazione al fuoco di cui alle classi E, EFL, EL ed Eca.

(7)La decisione 2000/147/CE, oltre ad essere stata più volte modificata, necessita ulteriori modifiche. A fini di chiarezza e razionalità è quindi opportuno abrogarla e sostituirla.

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Quando l'uso previsto di un prodotto da costruzione è tale da contribuire alla generazione e alla propagazione del fuoco e del fumo all'interno del locale o della zona d'origine od oltre, la prestazione del prodotto in relazione alla sua reazione al fuoco è classificata in conformità del sistema di classificazione di cui all'allegato.

Articolo 2

La decisione 2000/147/CE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° Luglio 2015

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0364

 

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