La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione («il codice») (1), in particolare gli articoli 6, 7, 131, 153, 156 e 279,
considerando quanto segue:
(1)In conformità all'articolo 290 del trattato, il codice delega alla Commissione il potere di integrare determinati elementi non essenziali del codice stesso.
(2)Il codice promuove l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui alla decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), ritenuto un elemento essenziale per garantire la facilitazione degli scambi e, allo stesso tempo, l'efficacia dei controlli doganali. Più precisamente, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del codice, tutti gli scambi di informazioni tra le autorità doganali e tra gli operatori economici e le autorità doganali e l'archiviazione di tali informazioni devono essere effettuati utilizzando procedimenti informatici. Di norma, i sistemi di informazione e di comunicazione devono offrire le medesime agevolazioni agli operatori economici di tutti gli Stati membri.
(3)Sulla base del documento di pianificazione esistente relativo a tutti i progetti informatici doganali redatto in conformità alla decisione n. 70/2008/CE, la decisione di esecuzione 2014/255/UE della Commissione (3) (il «programma di lavoro») contiene un elenco dei sistemi elettronici che gli Stati membri devono sviluppare, ove applicabile in stretta collaborazione con la Commissione, per rendere possibile l'applicazione pratica del codice.
(4)A tale riguardo l'articolo 278 del codice stabilisce che mezzi di scambio e di archiviazione delle informazioni diversi dai procedimenti informatici possano essere utilizzati su base transitoria, al più tardi fino al 31 dicembre 2020, se i sistemi elettronici necessari per l'applicazione delle disposizioni del codice non sono ancora operativi.
(5)In linea di principio, le misure transitorie contemplate nel presente regolamento dovrebbero essere applicabili fino al 31 dicembre 2020 al più tardi; tuttavia, tenuto conto delle considerazioni di ordine pratico e inerenti alla gestione dei progetti contenute nel programma di lavoro, ove la data di introduzione di un sistema elettronico sia anteriore alla data di scadenza finale fissata nel codice per l'applicazione delle disposizioni transitorie, l'utilizzo di mezzi di scambio e di archiviazione delle informazioni diversi dai procedimenti informatici di cui al presente regolamento dovrebbe essere accettato come alternativa al pertinente sistema elettronico, nel caso sia introdotto, al fine di tutelare la certezza giuridica degli operatori, ed essere poi sospeso.
(6)Data l'indisponibilità dei sistemi elettronici necessari per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e tra queste e gli operatori economici, è opportuno stabilire misure transitorie relative alla forma di tali domande e decisioni. Il trattamento di dati a carattere personale nell'ambito del presente regolamento dovrebbe rispettare pienamente le disposizioni in materia di protezione dei dati vigenti a livello nazionale e dell'Unione.
(7)Se è necessario che si svolgano consultazioni tra le autorità doganali di più di uno Stato membro prima dell'adozione di una decisione relativa all'applicazione della normativa doganale, nella misura in cui tali consultazioni riguardino lo scambio e l'archiviazione di dati tramite mezzi elettronici non ancora introdotti, è opportuno stabilire misure transitorie atte a garantire che tali consultazioni possano continuare a svolgersi.
(8)Poiché il sistema elettronico relativo alle informazioni tariffarie vincolanti (ITV) non è ancora stato potenziato e al fine di aiutare gli operatori a determinare la classificazione tariffaria corretta, fino al pieno potenziamento del sistema si dovrebbero continuare a utilizzare i mezzi attualmente disponibili per le domande e le decisioni ITV, su supporto cartaceo e in formato elettronico.
(9)Poiché il sistema elettronico necessario all'applicazione delle disposizioni del codice che disciplinano la domanda e la concessione della qualifica di operatore economico autorizzato (AEO) deve essere ancora potenziato, fino a quando ciò non avvenga è necessario continuare a utilizzare i mezzi attualmente esistenti, su supporto cartaceo e in formato elettronico.
(10)Poiché fino al potenziamento dei sistemi nazionali di importazione è necessario utilizzare il sistema attualmente esistente per la dichiarazione delle indicazioni relative al valore in dogana (DV1), è opportuno stabilire nel presente regolamento disposizioni transitorie concernenti la comunicazione di talune indicazioni relative al valore in dogana delle merci.
Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0341