Regolamento d’Esecuzione (UE) 2016/306 della Commissione del 3 Marzo 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Inchieste precedenti e misure antidumping in vigore

(1)Le misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni accessori per tubi originari, tra l'altro, della Repubblica di Corea sono state istituite dal regolamento (CE) n. 1514/2002 del Consiglio (2) («l'inchiesta iniziale» e «le misure iniziali»).

(2)Nell'ottobre 2008 queste misure sono state prorogate dal regolamento (CE) n. 1001/2008 del Consiglio (3), in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(3)Nel dicembre 2014 tali misure sono state ulteriormente prorogate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1283/2014 della Commissione (4) in seguito a un secondo riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base («le misure in vigore»).

(4)Il dazio antidumping attualmente applicabile alle esportazioni provenienti da tutte le società della Repubblica di Corea è del 44 %, calcolato sulla base del margine di pregiudizio stabilito nell'inchiesta iniziale.

1.2.Domanda di riesame intermedio parziale

(5)Nel gennaio 2015 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. La domanda si limita all'esame del dumping per quanto concerne la TK Corporation, un produttore esportatore coreano, ed è stata presentata dal produttore esportatore stesso. Il produttore esportatore ha sostenuto nella sua domanda che le circostanze che hanno portato all'istituzione delle misure in vigore sono cambiate e che tale cambiamento ha carattere duraturo. Il produttore esportatore ha fornito elementi di prova prima facie del fatto che non sia più necessario mantenere la misura al livello attuale per compensare il dumping pregiudizievole.

1.3.Apertura del riesame intermedio parziale

(6)Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale limitato alla verifica delle pratiche di dumping per quanto concerne il produttore esportatore, la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato il 18 febbraio 2015 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (5) («l'avviso di apertura»), l'apertura di un riesame intermedio parziale conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato all'esame del dumping riguardante il produttore esportatore.

(7)La Commissione ha formalmente informato il produttore esportatore, le autorità del paese esportatore e l'industria dell'Unione dell'apertura del riesame intermedio parziale. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

1.4.Inchiesta

(8)Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta la Commissione ha inviato un questionario al produttore esportatore e ha ricevuto una risposta entro il termine fissato.

(9)La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping. Una visita di verifica è stato effettuato presso la sede del produttore esportatore.

1.5.Periodo dell'inchiesta di riesame

(10)L'inchiesta relativa al livello di dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014 («il periodo dell'inchiesta di riesame»).

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2016_058_R_0007

 

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