Regolamento d’Esecuzione (UE) 2016/278 della Commissione del 26 Febbraio 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/476 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo ai provvedimenti che l'Unione può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni (1) («il regolamento di abilitazione dell'OMC»), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

A.MISURE IN VIGORE

(1)Il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 91/2009 (2), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese («Cina»).

(2)Il 28 luglio 2011 l'organo di conciliazione («DSB») dell'Organizzazione mondiale del commercio («OMC») ha approvato la relazione dell'organo d'appello e la relazione del gruppo di esperti, modificata dalla relazione dell'organo d'appello nella controversia «Comunità europee — Misure antidumping definitive su determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina» (3) («le relazioni originali»). In seguito a un riesame per l'attuazione delle relazioni originali, il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012 (4), che ha modificato il regolamento (CE) n. 91/2009.

(3)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/519 (5) la Commissione europea («la Commissione») ha mantenuto, in seguito a un riesame in previsione della scadenza effettuato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (6), le misure modificate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012.

(4)Le misure mantenute dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/519 hanno assunto la forma di un dazio ad valorem stabilito a titolo individuale per i produttori esportatori cinesi inclusi nel campione a un livello compreso tra lo 0,0 % e il 69,7 %. Contemporaneamente, il dazio antidumping per i produttori esportatori cinesi non inclusi nel campione che hanno collaborato è stato fissato a un livello del 54,1 %, mentre il dazio residuo per i produttori esportatori cinesi che non hanno collaborato ammontava al 74,1 %.

(5)Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 del Consiglio (7), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 693/2012 (8), le misure sono state estese alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio provenienti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia.

B.RELAZIONI SULLA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DEL DSB DELL'OMC

(6)Come indicato nel considerando 2, il Consiglio ha disposto l'attuazione delle relazioni originali con il regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012.

(7)La Cina ha ritenuto tuttavia che la misura adottata dall'Unione europea con il regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012 per l'attuazione delle relazioni originali fosse in contrasto con varie disposizioni dell'accordo antidumping e del GATT 1994. Il 30 ottobre 2013 la Cina ha chiesto consultazioni con l'Unione europea, a norma degli articoli 4 e 21.5 dell'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie («DSU») dell'OMC. Il 5 dicembre 2013 la Cina ha chiesto la costituzione di un gruppo di esperti a norma dell'articolo 21.5 del DSU («gruppo di esperti per la verifica della conformità»). Il 27 marzo 2014 il direttore generale dell'OMC ha formato tale gruppo di esperti.

(8)Il 7 agosto 2015 la relazione del gruppo di esperti per la verifica della conformità (9) è stata distribuita ai membri dell'OMC. Il 9 settembre 2015 l'Unione europea ha comunicato al DSB, in conformità agli articoli 16.4 e 17 del DSU, la propria decisione di adire l'organo d'appello per alcune questioni giuridiche inerenti alla relazione del gruppo di esperti per la verifica della conformità e alcune interpretazioni giuridiche fatte dal gruppo di esperti. Il 14 settembre 2015 la Cina ha comunicato al DSB la sua decisione di procedere a un'impugnazione incidentale.

(9)Il 18 gennaio 2016 la relazione sulla verifica della conformità dell'organo di appello (10) è stata distribuita ai membri dell'OMC. La relazione del gruppo di esperti per la verifica della conformità, diffusa il 7 agosto 2015, e relazione sulla verifica della conformità dell'organo d'appello, diffusa il 18 gennaio 2016, sono denominate «relazioni sulla conformità».

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2016_052_R_0012

 

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