Regolamento (UE) 2016/277 del Consiglio del 25 Febbraio 2016 che modifica il Regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (1),

vista la proposta congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio (2) dispone il congelamento delle attività del presidente Lukashenko, di determinati funzionari della Bielorussia, delle persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell'opposizione democratica e delle persone e entità che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o lo sostengono, incluse in particolare le persone e le entità che forniscono sostegno finanziario o materiale al regime.

(2)L'applicazione del congelamento dei beni dovrebbe essere mantenuta in relazione a quattro persone elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006.

(3)Tutte le persone e le entità elencate nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 765/2006 in relazione a cui era stato sospeso il congelamento dei beni dovrebbero essere cancellate e si dovrebbe mettere fine alla sospensione dell'applicazione del divieto.

(4)Questa misura rientra nell'ambito di applicazione del trattato e, pertanto, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(5)È opportuno pertanto modificare di conseguenza Il regolamento (CE) n. 765/2006,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato:

1)All'articolo 2, il paragrafo 6 è soppresso;

2)L'articolo 8 ter è soppresso;

3)L'allegato IV è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,il 25 Febbraio 2016

Per il Consiglio

Il Presidente

K.H.D.M. DIJKHOFF

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2016_052_R_0011

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
16813
Ieri:
27970
Settimana:
206631
Mese:
780471
Totali:
89297386
Oggi è il: 28-11-2024
Il tuo IP è: 3.147.62.99