Decisione d’Esecuzione (UE) 2016/265 della Commissione del 25 Febbraio 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)Il 27 maggio 2015 il fornitore Mitsubishi Electric Corporation (MELCO), rappresentato nell'Unione da Mitsubishi Electric Automotive Europe B.V. (il «richiedente»), ha inoltrato una richiesta di approvazione della sua seconda tecnologia innovativa: il generatore per motore MELCO. La completezza della domanda è stata valutata conformemente all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione (2). La domanda è stata ritenuta completa e il periodo concesso ai fini della valutazione da parte della Commissione, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, di tale regolamento, è iniziato il 28 maggio 2015.

(2)La domanda è stata valutata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009, al regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 e alle linee guida per la preparazione di richieste di approvazione di tecnologie innovative ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 (le «linee guida tecniche») (3). Le informazioni fornite nella domanda dimostrano che sono soddisfatti i criteri e le condizioni di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e agli articoli 2 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

(3)Il generatore per motore MELCO ha una funzione di generatore analoga a quella di un normale alternatore. Rispetto a un alternatore di riferimento riduce le perdite di rame nello statore grazie a uno statore ad altissimo fattore di riempimento prodotto con un metodo di avvolgimento del filo ad alta densità e tramite una nuova struttura di raffreddamento a due vie. Il generatore per motore riduce anche la perdita di ferro nello statore grazie un nucleo a laminato sottile di acciaio elettromagnetico legato. Infine, riduce la perdita di rettificazione mediante un nuovo modulo transistor metallo-ossido-semiconduttore a effetto di campo.

(4)Il richiedente ha dimostrato che il 3 % o meno del numero complessivo di autovetture nuove immatricolate nel corso dell'anno di riferimento 2009 è dotato di un generatore per motore del tipo descritto nella domanda in questione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

(5)Al fine di determinare la riduzione di emissioni di CO2 dovuta alla tecnologia innovativa applicata a un veicolo, è necessario definire una tecnologia di riferimento alla cui efficienza paragonare quella della tecnologia innovativa, a norma degli articoli 5 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011. In conformità con l'approccio semplificato scelto dal richiedente e descritto nelle linee guida tecniche, è opportuno prendere in considerazione, come tecnologia di riferimento, un alternatore a 12 V con efficienza pari al 67 %. quale designato dal richiedente.

(6)Il richiedente ha fornito un metodo di prova per accertare e calcolare la riduzione di CO2 comprendente formule conformi a quelle indicate nelle linee guida tecniche per un approccio semplificato agli alternatori efficienti. Al fine di determinare la significatività statistica, la formula dovrebbe tuttavia tenere conto anche della necessità di valutare la massa del generatore per motore rispetto alla massa dell'alternatore di riferimento (ossia 7 kg). Per assicurare che siano applicati gli stessi fattori di ponderazione e punti di velocità, il fabbricante deve, ai fini della certificazione del risparmio, fornire la prova che gli intervalli di velocità del generatore per motore MELCO sono coerenti con quelli applicabili agli alternatori. Questo tipo di metodo di prova fornisce risultati verificabili, ripetibili e confrontabili, accertando in maniera realistica, e sulla base di validi dati statistici, la riduzione delle emissioni di CO2 per effetto della tecnologia innovativa, come previsto dall'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

(7)Alla luce di quanto esposto il richiedente ha dimostrato in modo soddisfacente che la riduzione delle emissioni ottenuta con la tecnologia innovativa è almeno pari a 1 g di CO2/km.

(8)Il risparmio conseguito in virtù della tecnologia innovativa può essere parzialmente dimostrato nel normale ciclo di prova, e il risparmio finale complessivo ai fini della certificazione di un veicolo dotato della tecnologia innovativa a norma dell'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 dovrebbe pertanto essere determinato conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del medesimo regolamento.

(9)La relazione di verifica elaborata dal servizio tecnico accreditato UTAC, un organismo indipendente e certificato, corrobora le conclusioni riportate nella domanda.

(10)Pertanto non è opportuno sollevare obiezioni per quanto concerne l'approvazione della tecnologia innovativa in questione.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2016_050_R_0005

 

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