La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 25,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettere da a) a d) e l'articolo 64, paragrafo 7, lettera a),
visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (4) e stabilisce nuove norme per quanto riguarda il programma «Frutta nelle scuole» (in appresso «il programma»). Esso conferisce altresì alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in materia. Al fine di garantire il corretto funzionamento del programma nell'ambito del nuovo quadro giuridico, è opportuno adottare alcune norme mediante tali atti. Essi dovrebbero sostituire il regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione (5), abrogato dal regolamento delegato (UE) 2016/247 (6).
(2)A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri che intendono partecipare al programma elaborano in via preliminare una strategia per la sua attuazione. Per poter valutare l'applicazione del programma, è opportuno definire gli elementi della strategia.
(3)Nell'interesse di un'amministrazione sana e di una gestione corretta del bilancio, gli Stati membri che attuano il programma dovrebbero richiedere l'aiuto dell'Unione su base annuale e il contenuto di tale domanda dovrebbe essere definito.
(4)È opportuno determinare il contenuto e la frequenza delle domande di aiuto presentate dai richiedenti nonché le norme relative alla presentazione delle domande. Inoltre dovrebbero essere specificati gli elementi di prova richiesti a sostegno delle domande di aiuto. Dovrebbero altresì essere stabilite le sanzioni applicabili dall'autorità competente nei casi in cui la domanda di aiuto venga presentata in ritardo.
(5)Le condizioni di pagamento dell'aiuto dovrebbero essere ulteriormente chiarite per tenere conto della distinzione tra aiuti per la fornitura e la distribuzione di prodotti e aiuti per l'esecuzione delle attività di controllo, valutazione e pubblicità e delle misure di accompagnamento. Il contenuto della documentazione necessaria a sostegno di ciascuna domanda di pagamento dell'aiuto dovrebbe essere specificato.
(6)Al fine di valutare l'efficacia del programma, gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione i risultati e le conclusioni del controllo e della valutazione del programma da loro effettuati. Per motivi di chiarezza, è opportuno fissare una data per la notifica alla Commissione della relazione di valutazione e dei risultati dell'esercizio di controllo. La Commissione dovrebbe pubblicare tali documenti.
(7)Per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione è opportuno adottare idonee misure di controllo contro le irregolarità e le frodi. Tali misure dovrebbero prevedere verifiche amministrative complete, accompagnate da controlli in loco. È opportuno specificare la portata, il contenuto, la periodicità e le modalità di comunicazione di tali misure per assicurare un'applicazione equa ed uniforme nei diversi Stati membri, tenuto conto delle differenze nell'attuazione del programma.
(8)Gli importi indebitamente erogati dovrebbero essere recuperati in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (7).
(9)Conformemente all'articolo 23, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il pubblico deve essere sufficientemente informato del contributo finanziario dell'Unione al programma. Oltre alle disposizioni concernenti il manifesto di cui al regolamento delegato (UE) 2016/247, è opportuno stabilire norme in materia di pubblicizzazione del programma e dell'uso dell'emblema dell'Unione. È inoltre opportuno consentire l'uso provvisorio dei manifesti attualmente utilizzati e di altri strumenti di pubblicità per un periodo di tempo limitato.
(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli.
Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0248