Regolamento Delegato (UE) 2016/247 della Commissione del 17 Dicembre 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 24,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l'articolo 64, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (3) e stabilisce nuove norme per quanto riguarda il programma «Frutta nelle scuole» (in appresso «il programma»). Esso conferisce altresì alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in materia. Al fine di garantire il corretto funzionamento del programma nell'ambito del nuovo quadro giuridico, è opportuno adottare alcune norme mediante tali atti. Tali atti dovrebbero sostituire il regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione (4), che pertanto dovrebbe essere abrogato.

(2)L'obiettivo del programma è incrementare a breve e a lungo termine il consumo di frutta e verdura, nonché promuovere abitudini alimentari sane.

(3)A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri che intendono partecipare al programma, a livello nazionale o regionale, elaborano in via preliminare una strategia per la sua attuazione e prevedono le misure di accompagnamento necessarie. Se gli Stati membri decidono di attuare il programma a livello regionale devono elaborare una strategia per ciascuna regione.

(4)A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio (5), la Commissione deve fissare la ripartizione indicativa dell'aiuto dell'Unione per la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati contemplati da tale programma (in appresso «i prodotti»). Per sfruttare al meglio i fondi disponibili, è opportuno prevedere la riassegnazione degli aiuti dell'Unione non richiesti tra gli Stati membri partecipanti che hanno comunicato alla Commissione l'intenzione di utilizzare un importo superiore all'assegnazione indicativa dell'aiuto dell'Unione.

(5)Occorre ammettere a beneficiare dell'aiuto dell'Unione i costi sostenuti per l'acquisto dei prodotti, nonché alcuni costi correlati che scaturiscono direttamente dall'attuazione del programma, se previsto dalla strategia degli Stati membri. Tuttavia, per salvaguardare l'efficacia del programma, è opportuno destinare ai suddetti costi correlati solo una percentuale minima dell'aiuto. A fini di gestione finanziaria e di controllo, tali costi non dovrebbero superare determinate soglie.

(6)Nell'interesse di un'amministrazione, una gestione del bilancio e una supervisione corrette, occorre specificare i criteri per la concessione dell'aiuto e le condizioni di selezione e riconoscimento dei richiedenti.

(7)Per valutare l'efficacia del programma e consentire una verifica inter pares, nonché lo scambio di buone pratiche, gli Stati membri devono controllare e valutare regolarmente l'attuazione del programma e comunicare i risultati e le constatazioni alla Commissione.

(8)Occorre stabilire sanzioni intese a scoraggiare comportamenti fraudolenti e negligenze gravi da parte dei richiedenti.

(9)Conformemente all'articolo 23, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il pubblico deve essere sufficientemente informato del contributo finanziario dell'Unione al programma. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare un manifesto da esporre negli istituti scolastici partecipanti. Tale manifesto deve essere realizzato conformemente a taluni requisiti minimi.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Estratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0247

 

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