Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e, in particolare, gli articoli 3.1 e 3.3, gli articoli 5.1, 12.1, 14.3 e l'articolo 16,
visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1) e in particolare l'articolo 4, paragrafo 8,
considerando quanto segue:
(1)Le statistiche esterne sono sempre più utilizzate per scopi diversi dalla politica monetaria, inclusi l'analisi macro prudenziale e il monitoraggio di squilibri economici eccessivi. Tali attività, analogamente a quelle svolte nel settore della cooperazione internazionale e della ricerca, saranno agevolate dalla pubblicazione, da parte della BCE, di dati aggregati relativi all'area dell'euro compilati sulla base dell'Indirizzo BCE/2011/23 (2) e dei dati raccolti a livello nazionale.
(2)Considerato il rapporto tra rilevanza e costi, la riduzione del periodo di segnalazione per la trasmissione di dati trimestrali relativi alla bilancia dei pagamenti e alla posizione patrimoniale sull'estero, che avrebbe dovuto trovare applicazione a partire dal 2019 ai sensi dell'Indirizzo BCE/2011/23, non sarà più applicata.
(3)Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'Indirizzo BCE/2011/23,
Ha adottato il seguente indirizzo:
Articolo 1
Modifiche
L'indirizzo BCE/2011/23 è modificato come segue:
1.All'articolo 1, è aggiunta la seguente definizione:
«(17)Per “serie di dati nazionali pubblicabili” si intendono i dati corrispondenti alle Tavole 2A e 4A dell'allegato II, che costituiscono un sottoinsieme dei dati presentati, rispettivamente alle tavole 2 e 4 dell'allegato II»;
2.L'articolo 2 è modificato come segue:
a)Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1.Le BCN comunicano alla BCE i dati concernenti le operazioni, le posizioni e le rivalutazioni con l'estero nonché le consistenze delle attività di riserva, le altre attività in valuta estera e le passività inerenti alle riserve. I dati sono comunicati come stabilito nelle tavole da 1 a 5 dell'allegato II e secondo le scadenze indicate nell'articolo 3»;
b)E’ inserito il seguente paragrafo 1 bis:
«1 bis. I sottoinsiemi presentati nelle Tavole 2A e 4A dell'allegato II sono comunicati alla BCE con la trasmissione dei dati presentati, rispettivamente, nelle Tavole 2 e 4 del medesimo allegato. Questi includono operazioni e posizioni con l'estero trasmesse secondo le scadenza indicate all'articolo 3 per la bilancia dei pagamenti trimestrale e la posizione patrimoniale sull'estero.»;
Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015O0039