Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la proposta congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)In data 15 febbraio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/220 (1), che mantiene sette persone e un'entità nell'allegato I e cinque persone nell'allegato II della decisione 2011/101/PESC (2).
(2)Il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio (3) attua diverse misure previste dalla decisione 2011/101/PESC del Consiglio, tra cui il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone fisiche o giuridiche, entità e organismi.
(3)Il 16 febbraio 2016, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/218 della Commissione, ha mantenuto sette persone e un'entità nell'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 (4).
(4)L'allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio dovrebbe essere modificato di conseguenza.
(5)Per garantire l'efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004 è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,il 15 Febbraio 2016
Per il Consiglio
Il Presidente
F.MOGHERINI
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2016_040_R_0001