Regolamento d’Esecuzione (UE) 2016/200 della Commissione del 15 Febbraio 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 451, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)I modelli uniformi d'informativa intendono migliorare la trasparenza e la raffrontabilità dei dati sul coefficiente di leva finanziaria. Le norme applicabili all'informativa sul coefficiente di leva finanziaria da parte degli enti sottoposti a vigilanza a norma della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) dovrebbero quindi essere coerenti con le norme internazionali previste dal quadro rivisto di Basilea III del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria in materia di coefficiente di leva finanziaria e di requisiti di informativa al pubblico, adattate al quadro normativo dell'UE, con le relative peculiarità, stabilito dal regolamento (UE) n. 575/2013.

(2)Nello stesso intento di migliorare la trasparenza e la raffrontabilità dei dati sul coefficiente di leva finanziaria, è opportuno che uno dei modelli per l'informativa al riguardo presenti una ripartizione della relativa misura dell'esposizione complessiva sufficientemente granulare da specificarne le principali componenti così come l'esposizione in bilancio, che di solito rappresenta la parte più consistente della misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria.

(3)L'articolo 429, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 modificato dal regolamento delegato (UE) 2015/62 della Commissione (3) non impone più di calcolare il coefficiente di leva finanziaria come semplice media aritmetica dei coefficienti di leva finanziaria mensili su un trimestre, bensì di calcolarlo solo alla fine del trimestre. Dovrebbe quindi venire a cadere la necessità di un'autorizzazione delle autorità competenti per calcolare il coefficiente di leva finanziaria alla fine del trimestre prevista all'articolo 499, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. Di conseguenza, i modelli uniformi d'informativa sul coefficiente di leva finanziaria non dovranno più indicare come l'ente applichi l'articolo 499, paragrafo 3.

(4)Affinché l'onere amministrativo resti proporzionato agli obiettivi perseguiti, le norme relative all'informativa sul coefficiente di leva finanziaria non dovrebbero obbligare a compilare e pubblicare a livello subconsolidato il modello «LRSpl» l'ente che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, è tenuto a pubblicare le informazioni sul coefficiente di leva finanziaria a livello subconsolidato. Detto modello deve essere compilato e pubblicato a livello consolidato e la pubblicazione a livello subconsolidato non apporterebbe alcun valore aggiunto di rilievo, poiché una ripartizione più minuta della misura dell'esposizione complessiva per il livello subconsolidato risulta già dalla compilazione del modello «LRCom». Inoltre, la pubblicazione del modello «LRSpl» potrebbe costituire un notevole onere, perché gli enti non sarebbero in grado di ricavare facilmente i dati da inserirvi dal rispettivo quadro di segnalazione a fini di vigilanza, che non si applica a livello subconsolidato.

(5)L'ambito di consolidamento e i metodi di valutazione a fini contabili e a fini regolamentari possono presentare divergenze che determinano differenze tra le informazioni utilizzate per il calcolo del coefficiente di leva finanziaria e le informazioni utilizzate nel bilancio pubblicato. È pertanto necessario pubblicare anche la differenza tra i valori iscritti a bilancio e i valori utilizzati nell'ambito del consolidamento regolamentare relativamente agli elementi del bilancio che intervengono nel calcolo del coefficiente di leva finanziaria. È pertanto opportuno presentare in un modello la riconciliazione tra i due tipi di valori.

(6)Per facilitare la raffrontabilità delle informazioni pubblicate è opportuno prevedere anche un modello uniforme e istruzioni particolareggiate per pubblicare e descrivere i processi utilizzati per gestire il rischio di leva finanziaria eccessiva e i fattori che hanno avuto un impatto sul coefficiente di leva finanziaria durante il periodo cui si riferisce il coefficiente di leva finanziaria pubblicato.

(7)L'articolo 451, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 si applica dal 1o gennaio 2015. Affinché gli enti assolvano l'obbligo di pubblicare in tutta l'Unione, in modo efficace e in tempi il più possibile brevi, informazioni armonizzate relative al coefficiente di leva finanziaria, è necessario imporre loro di usare i modelli d'informativa a decorrere da una data la più prossima possibile.

(8)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione europea.

(9)L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0200

 

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