Decisione d’Esecuzione (UE) 2016/209 della Commissione del 12 Febbraio 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Conformemente all'articolo 8 della direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la Commissione può richiedere alle organizzazioni europee di normazione (OEN) di elaborare le norme necessarie a garantire l'interoperabilità, la compatibilità e la continuità per la diffusione e l'utilizzo operativo degli ITS. Tali norme si iscrivono nell'ambito degli articoli 2 e 3, dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'allegato I della direttiva 2010/40/UE per le azioni e i settori prioritari specifici nel campo degli ITS. L'allegato I sottolinea altresì la necessità di interfacce urbane ed interurbane per lo scambio dei dati e dell'interoperabilità e compatibilità della dimensione urbana nel quadro generale dell'architettura europea degli ITS.

(2)Il campo di applicazione delle specifiche già adottate ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2010/40/UE (3) è costituito principalmente dalla rete transeuropea di trasporto (RTE-T). Ciononostante, la direttiva 2010/40/UE riconosce la necessità di interfacce urbane-interurbane che consentano l'interoperabilità e la continuità dei servizi attraverso reti e frontiere. Le aree urbane vengono individuate come «zone prioritarie» facoltative per l'attuazione delle specifiche per la prestazione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo reale. I primi e gli ultimi chilometri di un viaggio sono generalmente percorsi nelle aree urbane, che sono pertanto essenziali per la prestazione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione multimodali che contribuiscano a una mobilità senza ostacoli.

(3)Nel contesto più ampio degli obiettivi ITS stabiliti dalla direttiva 2010/40/UE, le esigenze della dimensione urbana sono state trasposte nel piano d'azione sugli ITS (2008) (4) e nel piano d'azione sulla mobilità urbana (2009) (5). Nel 2010 la Commissione europea ha istituito un gruppo di esperti di ITS urbani (6), con la partecipazione di rappresentanti delle autorità locali e dei loro principali partner nei settori della ricerca, dell'industria, delle autorità e degli operatori dei trasporti e degli organismi di normazione, tra gli altri. Il gruppo di esperti di ITS urbani ha elaborato orientamenti per la diffusione delle principali applicazioni degli ITS urbani (informazione multimodale, tariffazione intelligente, gestione del traffico e logistica urbana), raccolto una serie di migliori pratiche e riflettuto sulla necessità di un'ulteriore normazione nel settore degli ITS urbani.

(4)Nel suo pacchetto per la mobilità urbana (7), adottato nel dicembre 2013, la Commissione ha ribadito la necessità di migliorare l'efficienza e la sicurezza della mobilità urbana e ha annunciato una serie di azioni pianificate e raccomandazioni agli Stati membri in vari ambiti, tra cui: logistica urbana, regolamentazione dell'accesso alle aree urbane e pedaggi stradali, diffusione coordinata dei sistemi di trasporto intelligenti e sicurezza stradale urbana.

(5)La direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) richiede alle autorità pubbliche di pubblicare informazioni geografiche sulla rete dei trasporti. Questo grafico digitale della rete può essere migliorato per venire utilizzato come sistema di georeferenziazione comune per servizi ITS affidabili. Tale miglioramento dovrebbe tener conto delle norme preesistenti, in particolare dell'archivio di dati geografici (GDF) (9).

(6)Nella sua comunicazione «Contro il lock-in: costruire sistemi TIC aperti facendo un uso migliore degli standard negli appalti pubblici» (10) e nel documento di lavoro che l'accompagna, Guide for the procurement of standards-based ICT — Elements of Good Practice (11) («Guida agli appalti per le TIC basate su standard — Elementi di buona prassi»), la Commissione sottolinea i benefici offerti dall'utilizzo di norme e specifiche aperte per evitare la dipendenza (lock-in) da un unico fornitore di soluzioni tecnologiche e promuovere la diffusione di soluzioni più vantaggiose in termini di rapporto costi-benefici.

(7)L'intenzione di richiedere norme europee e prodotti della normazione europea a sostegno della direttiva 2010/40/UE è dichiarata ai punti 2.4.10 (12) e 3.3.8 (13) di due programmi di lavoro annuali consecutivi dell'Unione per la normazione europea.

(8)La Commissione ha definito orientamenti (14) per il soddisfacimento delle richieste di normazione e le organizzazioni europee di normazione hanno accettato di applicarli all'atto di soddisfare tali richieste.

(9)Sono state consultate le organizzazioni europee di normazione, le organizzazioni europee dei soggetti interessati destinatarie di finanziamenti dell'Unione e il comitato europeo sugli ITS istituito a norma dell'articolo 15 della direttiva 2010/40/UE.

(10)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D0209

 

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