Decisione d’Esecuzione (UE) 2016/168 della Commissione del 5 Febbraio 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l'allegato A, parte I, paragrafo 4, l'allegato A, parte II, paragrafo 7 e l'allegato D, capitolo I, paragrafo E, in combinato disposto con il paragrafo G,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 64/432/CEE riguarda gli scambi di animali della specie bovina all'interno dell'Unione. Essa stabilisce le condizioni alle quali una regione di uno Stato membro può essere dichiarata ufficialmente indenne da tubercolosi, da brucellosi o da leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini e stabilisce le condizioni alle quali la qualifica di ufficialmente indenne per una regione di uno Stato membro deve essere sospesa.

(2)La decisione 2003/467/CE della Commissione (2) stabilisce che le regioni di Stati membri elencate nell'allegato I, capitolo 2, sono dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(3)L'Italia ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che diverse regioni soddisfano le condizioni previste dalla direttiva 64/432/CEE per il riconoscimento della qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini. Tali regioni sono la regione Liguria, province di Genova, Imperia, La Spezia e Savona, la regione Piemonte, province di Alessandria, Cuneo e Torino e la regione Marche, province di Pesaro-Urbino e Ancona.

(4)Le province di Asti, Biella, Novara, Verbania e Vercelli della regione Piemonte sono già elencate nell'allegato I, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE come regioni ufficialmente indenni da tubercolosi. L'intera regione Liguria, le province di Pesaro-Urbino e Ancona della regione Marche e l'intera regione Piemonte dovrebbero essere elencate in detto capitolo come regioni ufficialmente indenni da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(5)Il regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio (3) stabilisce che, per l'applicazione della regolamentazione concernente la legislazione veterinaria, il Regno Unito e l'Isola di Man sono considerati come un solo Stato membro.

(6)Il Regno Unito ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che la regione dell'Isola di Man soddisfa le condizioni previste dalla direttiva 64/432/CEE per il riconoscimento della qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini. L'Isola di Man dovrebbe quindi essere elencata nell'allegato I, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE come regione ufficialmente indenne da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(7)L'allegato II, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE elenca le regioni degli Stati membri dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(8)La Spagna ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che la comunità autonoma di Navarra soddisfa le condizioni previste dalla direttiva 64/432/CEE per il riconoscimento della qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini. Tale regione dovrebbe quindi essere elencata nell'allegato II, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE come regione ufficialmente indenne da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(9)I capitoli 1 e 2 dell'allegato III della decisione 2003/467/CE elencano gli Stati membri e le relative regioni dichiarati ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini. La Francia è elencata nel capitolo 1 di detto allegato quale Stato membro ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica.

(10)La Francia ha presentato alla Commissione documentazione attestante che la Riunione non soddisfa le condizioni per il mantenimento della qualifica di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica di cui alla direttiva 64/432/CEE. La qualifica di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica di la Riunione dovrebbe pertanto essere sospesa. La Francia, quindi, non dovrebbe più figurare nell'elenco dell'allegato III, capitolo 1, della decisione 2003/467/CE come Stato membro ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica, mentre le regioni di detto Stato membro indenni da tale malattia dovrebbero invece figurare nel capitolo 2 di tale allegato.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D0168

 

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