La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) definisce un elenco di principi attivi esistenti da sottoporre a valutazione in vista della loro eventuale approvazione per l'utilizzo nei biocidi. In tale elenco figura il triclosano.
(2)Il triclosano è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) in vista del suo utilizzo nel tipo di prodotto 1 «Biocidi per l'igiene umana», come definito nell'allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 1 definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
(3)La Danimarca, che è stata designata autorità di valutazione competente, ha presentato la relazione di valutazione, corredata di raccomandazioni, in data 8 aprile 2013.
(4)Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il 17 giugno 2015 il comitato sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.
(5)In base a tale parere si può escludere che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 1 contenenti triclosano possano soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE. Gli scenari considerati in sede di valutazione del rischio ambientale hanno individuato rischi inaccettabili.
(6)Non è pertanto opportuno approvare il triclosano per l'utilizzo nei biocidi del tipo di prodotto 1.
(7)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
Il triclosano (numero CE 222-182-2, numero CAS 3380-34-5) non è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 1.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles,il 27 Gennaio 2016
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D0110