La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) definisce un elenco di principi attivi esistenti da sottoporre a valutazione in vista della loro eventuale approvazione per l'utilizzo nei biocidi. In tale elenco figura il 2-butanone, perossido.
(2)A norma dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche ha informato la Commissione che tutti i partecipanti si sono ritirati dal programma di riesame per l'utilizzo del 2-butanone, perossido nei biocidi dei tipi di prodotto 1 e 2.
(3)Il 2-butanone, perossido non dovrebbe pertanto essere approvato come principio attivo esistente per l'utilizzo nei biocidi dei tipi di prodotto 1 e 2.
(4)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
Il 2-butanone, perossido (numero CE 215-661-2, numero CAS 1338-23-4) non è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1 e 2.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles,il 27 Gennaio 2016
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D0108