Regolamento d’Esecuzione (UE) 2016/100 della Commissione del 16 Ottobre 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1)Nel valutare la completezza della domanda per l'ottenimento di determinate autorizzazioni prudenziali, prima di decidere se concedere le autorizzazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti interessate dovrebbero garantire una cooperazione reciproca tempestiva ed efficace, oltre a sviluppare una concezione comune del ricevimento di una domanda completa o degli aspetti della domanda ritenuti incompleti.

(2)L'autorità di vigilanza su base consolidata dovrebbe confermare al richiedente e alle autorità competenti interessate la data di ricevimento della domanda completa a fini di chiarezza sull'esatta data d'inizio del periodo di sei mesi per giungere alla decisione congiunta e al fine di ridurre al minimo i rischi di possibili controversie su questo punto di partenza.

(3)La completezza della domanda dovrebbe essere valutata in base alle questioni che le autorità competenti sono chiamate a valutare nel decidere se concedere l'autorizzazione richiesta. Il nesso tra la valutazione delle autorità competenti e le informazioni attese nelle domande presentate è fondamentale per migliorare la qualità delle domande e garantisce la coerenza tra i collegi delle autorità di vigilanza sia per quanto concerne il contenuto delle domande, sia per quanto riguarda la valutazione della completezza.

(4)Per garantire un'applicazione coerente della procedura di adozione di una decisione congiunta è importante definirne con precisione ogni fase. Una procedura chiaramente delineata favorisce lo scambio tempestivo di informazioni, offre una ripartizione proporzionata e una gestione efficace delle risorse di vigilanza, promuove la comprensione reciproca, sviluppa rapporti di fiducia tra le autorità di vigilanza e incentiva la vigilanza efficace.

(5)La valutazione di completezza della domanda non dovrebbe estendersi alla valutazione della domanda svolta dalle autorità competenti nell'elaborazione del parere sull'eventuale concessione dell'autorizzazione. Pertanto, il tempo assegnato a ciascuna fase della procedura di adozione della decisione congiunta dovrebbe essere proporzionato alla loro complessità e portata, tenuto conto del fatto che il periodo di tempo per il raggiungimento di una decisione congiunta non può essere prorogato o sospeso.

(6)L'autorità di vigilanza su base consolidata dovrebbe essere in grado di valutare se e come il modello per il quale è richiesta l'autorizzazione riflette le esposizioni nelle giurisdizioni al di fuori dell'Unione. In questo contesto occorrerebbe promuovere l'interazione tra le autorità competenti e le autorità di vigilanza di paesi terzi affinché le autorità competenti possano sviluppare una valutazione completa della performance del modello.

(7)È essenziale pianificare con tempestività e realismo la procedura di adozione della decisione congiunta. Ogni autorità competente coinvolta dovrebbe apportare all'autorità di vigilanza su base consolidata il proprio contributo nel quadro della decisione congiunta in modo tempestivo ed efficace.

(8)Per assicurare condizioni uniformi di applicazione, dovrebbero essere stabilite le fasi per l'esecuzione della valutazione e il raggiungimento della decisione congiunta, riconoscendo che alcuni compiti legati alla procedura possono essere svolti parallelamente e altri in maniera sequenziale.

(9)Per favorire il raggiungimento di decisioni congiunte è importante che le autorità competenti coinvolte nel processo decisionale avviino un dialogo reciproco, in particolare prima di perfezionare le decisioni congiunte.

(10)Per garantire la definizione di una procedura efficace, l'autorità di vigilanza su base consolidata dovrebbe avere la responsabilità ultima nello stabilire le fasi da seguire per il raggiungimento di una decisione congiunta sull'approvazione di modelli interni.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0100

 

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