Regolamento d’Esecuzione (UE) 2016/85 della Commissione del 25 Gennaio 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli (2), in particolare l'articolo 23, paragrafo 3, lettere a) e c),

considerando quanto segue:

(1)Un esame della situazione di mercato e l'utilizzo del regime di aiuto all'ammasso privato di carni suine di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2334 della Commissione (3) rendono consigliabile procedere alla chiusura di tale regime. La Commissione intende presentare il corrispondente regolamento di chiusura al comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli affinché quest'ultimo esprima un parere in proposito. Questa intenzione comporta tuttavia il rischio che venga presentato un numero eccessivo di domande nell'ambito del regime di aiuto.

(2)È pertanto necessario sospendere la presentazione di domande per l'aiuto di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2334 e respingere alcune domande presentate prima del periodo di sospensione.

(3)Onde evitare speculazioni, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

1.L'applicazione dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2015/2334 è sospesa per il periodo dal 27 gennaio 2016 al 2 febbraio 2016. Durante questo periodo non sono accettate domande di stipula di contratti.

2.Sono respinte le domande presentate a partire dal 21 gennaio 2016, la cui accettazione sarebbe stata decisa durante il periodo indicato al paragrafo 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,il 25 Gennaio 2016

Per la Commissione,

a nome del Presidente

Jerzy PLEWA

Direttore Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2016_017_R_0007

 

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