Decisione d’Esecuzione (UE) 2016/87 della Commissione del 22 Gennaio 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 6, l'articolo 20, paragrafo 6, l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)La decisione 2005/608/CE della Commissione (2) autorizza l'immissione in commercio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), di mangimi contenenti o costituiti da mais MON 863 e di mais MON 863 in prodotti che lo contengono o da esso costituiti e destinati ad usi diversi da quelli di prodotti alimentari e mangimi, ad eccezione della coltivazione fino al 12 gennaio 2016.

(2)La decisione 2006/68/CE della Commissione (4) autorizza la commercializzazione, a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), di alimenti contenenti, costituiti o ottenuti da mais MON 863, fino al 12 gennaio 2016.

(3)Additivi alimentari e materie prime per mangimi e additivi per mangimi ottenuti da mais geneticamente modificato MON 863 sono stati immessi in commercio prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1829/2003 e notificati quali prodotti esistenti a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento al momento della sua entrata in vigore.

(4)Il 13 aprile 2007 la Monsanto Europe SA ha presentato alla Commissione, a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'articolo 11, dell'articolo 20, paragrafo 4 e dell'articolo 23, del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda di rinnovo dell'autorizzazione per continuare a commercializzare additivi alimentari, materie prime per mangimi e additivi per mangimi esistenti ottenuti da mais MON 863, in precedenza notificati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento («la domanda»). Il 30 marzo 2010 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha espresso un parere favorevole a norma degli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003 e ha concluso che le nuove informazioni fornite nella domanda di rinnovo e l'esame della letteratura scientifica pubblicata successivamente ai precedenti pareri scientifici dell'EFSA sul mais MON 863 non richiedono modifiche dei suddetti pareri. Essa ha quindi riconfermato, conformemente alle precedenti conclusioni, l'improbabilità che il mais MON 863 possa avere effetti nocivi per la salute umana, la salute degli animali o per l'ambiente nel contesto degli usi proposti. Nel parere l'EFSA ha preso in considerazione tutte le domande specifiche e le preoccupazioni espresse dagli Stati membri durante la consultazione delle autorità nazionali competenti, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 4, e dall'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1829/2003.

(5)Le decisioni 2010/139/UE (6), 2010/140/UE (7) e 2010/141/UE (8) della Commissione autorizzano l'immissione in commercio di alimenti e mangimi contenenti mais MON863×MON810×NK603, mais MON863×MON810 e mais MON863×NK603, o da essi costituiti o ottenuti, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, fino al 1o marzo 2020.

(6)Il 29 giugno 2015 la Monsanto Europe SA ha chiesto alla Commissione di annullare tutte le autorizzazioni rilasciate dalla Commissione per prodotti contenenti, costituiti o ottenuti dal mais geneticamente modificato MON 863, come evento unico e in eventi combinati, in seguito alla decisione commerciale della società di non commercializzare più questi prodotti nell'UE.

(7)La Monsanto Europe SA ha quindi ritirato la domanda di rinnovo dell'autorizzazione per continuare a commercializzare additivi alimentari, materie prime per mangimi e additivi per mangimi esistenti ottenuti da mais MON 863 presentata il 13 aprile 2007 e per la quale l'EFSA ha pubblicato un parere il 30 marzo 2010 e chiesto alla Commissione europea di abrogare le decisioni 2005/608/CE, 2006/68/CE, 2010/139/UE, 2010/140/UE e 2010/141/UE.

(8)Poiché MON 863, come evento unico o in eventi combinati, non è coltivato a scopi commerciali dal 2011 nei paesi terzi e il progressivo abbandono della sua coltivazione commerciale è giunto a termine, non è necessario stabilire un periodo limitato di tempo entro il quale sia possibile esaurire le scorte esistenti di prodotto.

(9)Le decisioni 2005/608/CE e 2006/68/CE scadono il 12 gennaio 2016. Poiché la Monsanto Europe SA non ha presentato domanda di rinnovo dell'autorizzazione concessa da queste decisioni, i prodotti in esse contemplati non dovrebbero essere immessi sul mercato dopo tale data.

(10)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

1.Gli additivi alimentari ottenuti da mais MON-ØØ863-5 notificati quali prodotti esistenti a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché le materie prime per mangimi e gli additivi per mangimi ottenuti da mais MON-ØØ863-5 notificati quali prodotti esistenti a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), sono ritirati dal mercato entro la data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.Le decisioni 2010/139/UE, 2010/140/UE e 2010/141/UE sono abrogate alla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 2

Le iscrizioni nel Registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003, per quanto riguarda i mais MON-ØØ863-5, MON-ØØ863-5×MON-ØØ81Ø-6×MON-ØØ6Ø3-6, MON-ØØ863-5×MON-ØØ81Ø-6 e MON-ØØ863-5×MON-ØØ6Ø3-6 sono adattate al fine di tener conto della presente decisione.

Articolo 3

La società Monsanto Europe SA, Scheldelaan 460, Haven 627, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,il 22 Gennaio 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2016_017_R_0009

 

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