La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1), primo comma, l'articolo 8, punto 4), e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (2) stabilisce le condizioni in materia di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell'Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione»). Tale regolamento dispone che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell'Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1.
(2)Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che un paese terzo, un suo territorio, una sua zona o un suo compartimento devono soddisfare per poter essere considerati indenni dall'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).
(3)Il Messico figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo dal quale sono autorizzate le importazioni e il transito nell'Unione di uova esenti da organismi patogeni specifici («uova SPF») e di ovoprodotti.
(4)A seguito di focolai di HPAI del sottotipo H7N3 sul territorio messicano nel gennaio 2013, le importazioni o il transito nell'Unione di ovoprodotti sono stati vietati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 437/2013 della Commissione (3).
(5)L'ultimo focolaio di HPAI del sottotipo menzionato è stato confermato all'inizio del mese di marzo 2015.
(6)In data 8 maggio 2015 il Messico ha presentato informazioni sulla sua situazione in materia di HPAI. Il Messico ha attuato una politica di abbattimento totale, ha provveduto alla sorveglianza dell'influenza aviaria e non ha riscontrato alcuna ulteriore circolazione del virus.
(7)Tali informazioni sono state valutate dalla Commissione. Sulla base di tale valutazione e delle garanzie fornite dal Messico, i servizi della Commissione hanno concluso che le importazioni o il transito nell'Unione di ovoprodotti dall'intero territorio del Messico dovrebbero essere nuovamente autorizzati.
(8)La voce per il Messico nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 va pertanto modificata di conseguenza.
(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008, la parte 1 è modificata conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,il 14 Gennaio 2016
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0039