La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), e in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, lettera c),
consultato il comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,
considerando quanto segue:
(1)Le pompe di calore ad aria/salamoia/acqua-acqua che forniscono calore a un impianto di riscaldamento centralizzato ad acqua rientrano nell'ambito della decisione 2014/314/UE della Commissione, del 28 maggio 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) al riscaldamento ad acqua (2).
(2)La decisione 2007/742/CE della Commissione, del 9 novembre 2007, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas (3), si applica fino al 31 ottobre 2014.
(3)È stata effettuata una valutazione al fine di esaminare la pertinenza e l'adeguatezza degli attuali criteri ecologici nonché dei relativi requisiti di valutazione e di verifica, fissati dalla decisione in oggetto. In considerazione delle diverse fasi in cui si trova il processo di revisione della presente decisione, è opportuno prorogare il periodo di validità dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica ivi stabiliti. Occorre prorogare il periodo di validità dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica stabiliti dalla decisione 2007/742/CE fino al 31 dicembre 2016.
(4)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010.
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2007/742/CE,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
La decisione 2007/742/CE è così modificata:
1)all'articolo 1, paragrafo 3, è aggiunta la seguente lettera c):
«c)destinate a fornire calore ad un impianto di riscaldamento centralizzato ad acqua»;
2)all'articolo 4, la data «31 ottobre 2014» è sostituita dalla data «31 dicembre 2016».
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 13 Giugno 2014
Per la Commissione
Janez POTOČNIK
Membro della Commissione
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_177_R_0008