La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), in particolare l'articolo 13, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)La decisione 2009/109/CE della Commissione (2) stabilisce l'organizzazione, fino al 31 maggio 2014, di un esperimento temporaneo che consente la commercializzazione di miscugli di sementi destinati ad essere utilizzati come piante foraggere, comprendenti anche alcune specie non elencate nelle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE (3), 2002/55/CE (4) o 2002/57/CE del Consiglio (5), al fine di determinare se tali specie soddisfino i requisiti per essere incluse nell'articolo 2, paragrafo 1, punto A, della direttiva 66/401/CEE.
(2)Le informazioni relative alla produzione, alle condizioni di certificazione e all'accettazione per la commercializzazione di miscugli di sementi destinati all'alimentazione degli animali sono ancora insufficienti e vanno completate e consolidate. È quindi necessario prorogare la durata dell'esperimento temporaneo.
(3)Dall'inizio dell'esperimento temporaneo e a seguito di progetti di ricerca e sviluppo, sono attualmente all'esame alcune altre specie ritenute interessanti per miscugli futuri. Le specie Lathyrus cicera, Medicago doliata e Trifolium isthmocarpum dovrebbero pertanto essere incluse nell'ambito dell'esperimento.
(4)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
La decisione 2009/109/CE è così modificata:
1.L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
Oggetto
Un esperimento temporaneo è organizzato a livello dell'Unione per valutare se le seguenti specie: Biserrula pelecinus, Lathyrus cicera, Lotus glaber, Lotus uliginosus, Medicago doliata, Medicago italica, Medicago littoralis, Medicago murex, Medicago polymorpha, Medicago rugosa, Medicago scutelatta, Medicago truncatula, Ornithopus compressus, Ornithopus sativus, Plantago lanceolata, Trifolium fragiferum, Trifolium glanduliferum, Trifolium hirtum, Trifolium isthmocarpum, Trifolium michelianum, Trifolium squarrosum, Trifolium subterraneum, Trifolium vesiculosum e Vicia benghalensis (di seguito, le specie di cui all'articolo 1) possano essere commercializzate sotto forma di o in miscugli di sementi, al fine di determinare se alcune o tutte le specie in questione debbano essere incluse nell'elenco di piante foraggere di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto A, della direttiva 66/401/CEE.»
2.All'articolo 9, la data «31 maggio 2014» è sostituita dalla data «31 maggio 2016».
Fatto a Bruxelles, il 13 Giugno 2014
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_177_R_0007