Regolamento d’Esecuzione (UE) 2016/19 della Commissione dell'8 Gennaio 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione (2) ha aperto un contingente tariffario annuo per l'importazione di olio d'oliva vergine dei codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da questo paese nell'Unione.

(2)L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006 ha fissato per l'anno 2016 il quantitativo del contingente recante il numero d'ordine 09.4032 a 56 700 tonnellate.

(3)I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 4 gennaio 2016 al 5 gennaio 2016 sono superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3).

(4)È inoltre opportuno che non siano più rilasciati titoli di importazione per il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4032, di cui al regolamento (CE) n. 1918/2006, per il periodo contingentale in corso.

(5)Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

1.Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli d'importazione nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4032 di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1918/2006, presentate dal 4 gennaio 2016 al 5 gennaio 2016, è applicato un coefficiente di attribuzione del 74,495088 %.

2.La presentazione di nuove domande di titoli di importazione nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4032, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, è sospesa a decorrere dall'11 gennaio 2016 per il periodo contingentale in corso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,l'8 Gennaio 2016

Per la Commissione,

a nome del Presidente

Jerzy PLEWA

Direttore Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2016_006_R_0001

 

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