Decisione (UE) 2016/21 della Banca Centrale europea del 23 Dicembre 2015, che modifica la decisione BCE/2008/17 che definisce il quadro per l'appalto congiunto dell'Eurosistema (BCE/2015/51).

Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 127 e 128,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 12.1, in combinato disposto con l'articolo 3.1, e gli articoli 5, 16 e 24,

considerando quanto segue:

(1)Il 10 luglio 2014, il consiglio direttivo ha deciso di prorogare il mandato dell'ufficio di coordinamento degli acquisti dell'Eurosistema (Eurosystem Procurement Coordination Office, EPCO) fino al 31 dicembre 2019. Il 7 gennaio 2015, il consiglio direttivo ha designato la Banque centrale du Luxembourg quale banca centrale ospitante per tale periodo.

(2)Oltre alle banche centrali nazionali, anche le autorità nazionali degli Stati membri, istituzioni e organismi dell'Unione o organizzazioni internazionali, possono avere interesse a partecipare alle attività dell'EPCO e alle sue procedure di appalto congiunto. Questa partecipazione dovrebbe svolgersi secondo le condizioni stabilite dal consiglio direttivo. Tali condizioni dovrebbero essere simili alle condizioni applicate alle banche centrali.

(3)Il 13 novembre 2014, il consiglio direttivo ha adottato un indirizzo relativo all'appalto delle banconote in euro (1). La legislazione dell'Unione in materia di appalti è stata inoltre rivista dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che promuove l'utilizzo di appalti congiunti di beni e servizi e l'uso di alcune tecniche di centralizzazione delle committenze. Il consiglio direttivo cerca di utilizzare in modo proficuo tale aggiornamento della legislazione, promuovendo la partecipazione agli appalti congiunti.

(4)All'identificazione e valutazione di potenziali casi di appalto congiunto è attribuita priorità nell'ambito delle funzioni dell'EPCO, ed il ritiro dalla partecipazione ad appalti congiunti è soggetto a termini predefiniti.

(5)Per rendere più efficienti le procedure di bilancio dell'EPCO e sostenere gli sforzi aggiuntivi derivanti dal ruolo di capofila negli appalti congiunti, il 7 gennaio 2015 il consiglio direttivo ha approvato l'uso di una dotazione finanziaria che copra un bilancio di previsione pluriennale. Il consiglio direttivo ha altresì modificato la pianificazione degli appalti per renderla più flessibile, in maniera che l'EPCO predisponga un piano d'appalto a struttura aperta che è soggetto all'approvazione del consiglio direttivo ogni anno.

(6)L'efficacia e l'efficienza dell'EPCO dovrebbero essere valutate prima della fine del suo mandato.

(7)Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione BCE/2008/17 (3).

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2016_006_R_0003

 

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