La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (2) («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
1.Misure in vigore
(1)Con il regolamento (UE) n. 513/2013 (3) la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione europea («l'Unione») di moduli fotovoltaici in silicio cristallino («moduli») e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («Cina»).
(2)Su mandato di un gruppo di produttori esportatori, la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e di prodotti elettronici («la CCCME») ha presentato alla Commissione un impegno sui prezzi per loro conto. Risulta chiaramente dai termini di tale impegno sui prezzi che esso costituisce un insieme di impegni individuali sui prezzi per ciascun produttore esportatore, coordinato dalla CCCME per motivi di praticità amministrativa.
(3)Con la decisione 2013/423/UE (4) la Commissione ha accettato il suddetto impegno sui prezzi per quanto riguarda il dazio antidumping provvisorio. Con il regolamento (UE) n. 748/2013 (5) la Commissione ha modificato il regolamento (UE) n. 513/2013 al fine di apportare le modifiche tecniche rese necessarie dall'accettazione dell'impegno in relazione al dazio antidumping provvisorio.
(4)Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 (6) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di moduli e celle originari o provenienti dalla Cina («il prodotto in esame»). Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 (7) il Consiglio ha altresì istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell'Unione del prodotto in esame.
(5)Successivamente alla notifica di una versione modificata dell'impegno sui prezzi da parte di un gruppo di produttori esportatori («i produttori esportatori») in collaborazione con la CCCME, la Commissione ha confermato, con la decisione di esecuzione 2013/707/UE (8), l'accettazione dell'impegno sui prezzi modificato («l'impegno») per il periodo di applicazione delle misure definitive.
(6)Con la decisione di esecuzione 2014/657/UE (9) la Commissione ha accettato una proposta del gruppo di produttori esportatori in collaborazione con la CCCME in merito ad alcuni chiarimenti riguardanti l'attuazione dell'impegno per i prodotti oggetto dello stesso, ovvero i moduli e le celle originari o provenienti dalla Cina, attualmente designati con i codici NC ex 8541 40 90 (codici TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 e 8541409039), fabbricati dai produttori esportatori («il prodotto oggetto dell'impegno»).
(7)Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/866 (10) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per tre produttori esportatori. Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1403 (11) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un ulteriore produttore esportatore.
(8)Le misure antidumping e compensative di cui al considerando 4, unitamente all'impegno e alle relative decisioni di cui ai considerando 3, 5 e 6, sono in seguito congiuntamente denominati «le misure in vigore».
2.Disposizioni pertinenti contenute nell'impegno
(9)In base all'impegno sui prezzi accettato dalla Commissione, il prezzo minimo all'importazione («PMI») del prodotto oggetto dell'impegno viene rettificato trimestralmente in funzione dei prezzi internazionali a pronti dei moduli, inclusi i prezzi cinesi, quali indicati dalla banca dati Bloomberg («il valore di riferimento esistente»).
(10)Nell'impegno si afferma anche che «i prezzi a pronti, esclusi i prezzi cinesi, possono essere utilizzati come valore di riferimento se resi disponibili dalla banca dati Bloomberg.»
Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0012