Pagina 156, allegato XXXIII, punto 1.1:
anziché:
«“treno di rotolamento” si intende un sistema comprendente almeno due rulli portanti, separati fra loro ad una distanza specifica in un piano (in linea), e un cingolo continuo metallico o di gomma che gira su tali rulli;»
leggasi:
«“sottocarro cingolato” si intende un sistema comprendente almeno due rulli portanti, separati fra loro ad una distanza specifica in un piano (in linea), e un cingolo continuo metallico o di gomma che gira su tali rulli;».
Pagina 156, allegato XXXIII, punto 1.2:
anziché:
«“rulli portanti” si intende il sistema che trasmette il peso del veicolo e del treno di rotolamento al suolo mediante il cingolo, che trasmette la coppia dal sistema di trazione del veicolo al cingolo e che può determinare un cambiamento di direzione del cingolo in movimento;»
leggasi:
«“rulli portanti” si intende il sistema che trasmette il peso del veicolo e del sottocarro cingolato al suolo mediante il cingolo, che trasmette la coppia dal sistema di trazione del veicolo al cingolo e che può determinare un cambiamento di direzione del cingolo in movimento;».
Pagina 156, allegato XXXIII, punto 3.2:
anziché:
«I treni di rotolamento non devono danneggiare le strade. I veicoli dotati di treno di rotolamento non danneggiano le strade quando:»
Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015R0208R(01)