Il Comitato Misto,
visto l'accordo tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra (1), in particolare l'articolo 11,
considerando quanto segue:
(1)L'articolo 11 dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra («accordo») fa riferimento all'appendice relativa alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («appendice»).
(2)A norma dell'articolo 17, paragrafo 8, dell'accordo, il comitato misto può decidere di modificare le disposizioni di detta appendice.
(3)Per offrire agli operatori una maggiore certezza del diritto e garantire un'applicazione uniforme ad opera di entrambe le parti, risulta necessario modificare l'appendice al fine di tener conto dell'evoluzione delle norme d'origine nel contesto regionale paneuromediterraneo attraverso la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2) («convenzione»).
(4)Ai fini del buon funzionamento dell'accordo è opportuno che il comitato misto sostituisca l'intera appendice con una nuova versione che incorpori in un unico testo tutte le disposizioni di cui trattasi al fine di facilitare il compito degli utilizzatori e delle amministrazioni doganali,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
L'appendice dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra, relativa alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituita dal testo di cui all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.
Fatto a Bruxelles,l'11 Dicembre 2015
Per il Comitato Misto
Il Presidente
Maria UBACH
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_344_R_0005