La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (1), in particolare gli articoli 58, 60, 101, 103, 104, 104 bis, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 124, 131, 138, 139, 190, 191, 204 e 209,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 è stato modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) per allinearlo alla direttiva modificata 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici (3) e alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (4) e rafforzare il sistema di protezione del bilancio dell'Unione. È pertanto necessario aggiornare il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (5).
(2)L'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito «il TFUE») stabilisce che un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi unicamente per integrare o modificare determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo.
(3)È necessario allineare il contenuto degli accordi di delega con le entità incaricate dell'esecuzione del bilancio nell'ambito della gestione indiretta agli obblighi ampliati stabiliti dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per notificare e irrogare sanzioni amministrative agli operatori economici in caso di irregolarità o frodi.
(4)È necessario limitare e assoggettare a condizioni l'assimilazione delle organizzazioni senza scopo di lucro a organizzazioni internazionali, che consente l'applicazione delle pertinenti norme specifiche in materia di gestione indiretta. È pertanto opportuno stabilire le procedure da seguire e i criteri da applicare per siffatta assimilazione.
(5)A fini di chiarezza e di coerenza, è necessario aggiungere nuove definizioni e apportare chiarimenti tecnici per assicurare che la terminologia del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 corrisponda per quanto possibile a quella delle direttive 2014/24/UE e 2014/23/UE.
(6)È opportuno che le procedure di appalto destinate alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea siano conformi alle informazioni previste per i bandi e gli avvisi dalla direttiva 2014/24/UE e che tali bandi e avvisi siano trasmessi per via elettronica. Poiché tali bandi e avvisi devono essere pubblicati in tutte le lingue dell'UE, è necessario adeguare il termine per la ricezione delle offerte prolungando il termine tra la spedizione e la pubblicazione a livello dell'Unione oltre quello previsto dalla direttiva 2014/24/UE.
(7)È opportuno semplificare la pubblicazione delle aggiudicazioni di appalti che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/24/UE e che tale pubblicazione avvenga principalmente sul sito Internet dell'amministrazione aggiudicatrice anziché nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, cosi come avviene per la pubblicità ex ante.
(8)La procedura competitiva con negoziazione dovrebbe essere considerata la procedura standard e sostituire la precedente procedura negoziata con pubblicazione preliminare. È pertanto opportuno limitare la relazione annuale sulle procedure eccezionali alla procedura negoziata senza previa pubblicazione.
(9)È necessario garantire che il partenariato per l'innovazione sia utilizzato solo quando il prodotto desiderato non esiste sul mercato. È pertanto opportuno disporre la necessità di effettuare un'analisi di mercato preliminare prima di ricorrere al partenariato per l'innovazione.
(10)È necessario disciplinare tutti i possibili acquisti, compresi quelli che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2014/24/UE. Per tali acquisti, compresi taluni servizi legali, alcune categorie di servizi finanziari, i prestiti e le reti pubbliche di comunicazione, dovrebbe quindi essere utilizzata la procedura negoziata senza previa pubblicazione.
Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_342_R_0002