Decisione d’Esecuzione (UE) 2015/2311 della Commissione del 9 Dicembre 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (3), in particolare l'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 3, lettera a) e paragrafo 6,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 92/119/CEE introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali. Tra queste vi sono misure da adottare in caso di presenza sospetta e confermata della dermatite nodulare contagiosa in un'azienda, misure da adottare nelle zone soggette a restrizioni e ulteriori misure di lotta contro tale malattia. Queste misure comprendono anche, quale complemento alle altre misure di lotta, la vaccinazione di emergenza in caso di focolaio di dermatite nodulare contagiosa.

(2)La decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 della Commissione (5) stabilisce misure di protezione globale e restrizioni del movimento e della spedizione di bovini e del loro sperma, nonché l'immissione sul mercato di alcuni prodotti di origine animale provenienti da alcune zone della Grecia colpite da dermatite nodulare contagiosa.

(3)La decisione di esecuzione (UE) 2015/2055 della Commissione (6) stabilisce le condizioni per definire il programma di vaccinazione di emergenza dei bovini contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia. Tale decisione ha inoltre modificato alcune disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 e ha esteso la zona soggetta a restrizioni al fine di includere non solo l'unità regionale di Evros, ma anche le unità regionali di Rodopi, Xanthi, Kavala e Limnos.

(4)Il 19 ottobre 2015 le autorità greche hanno notificato alla Commissione ulteriori focolai nell'unità regionale della Calcidica (Chalkidiki); il 21 ottobre 2015 hanno comunicato la loro intenzione di applicare la vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa nelle unità regionali della Calcidica, Salonicco (Thessaloniki) e Kilkis e l'11 novembre la loro intenzione di applicare la vaccinazione nelle unità regionali di Drama e Serres. A tal fine è necessario ampliare la zona soggetta a restrizioni definita nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 nonché la zona in cui la vaccinazione può essere effettuata come indicato nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2015/2055.

(5)È quindi opportuno modificare di conseguenza le decisioni di esecuzione (UE) 2015/1500 e (UE) 2015/2055.

(6)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015D2311

 

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