La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)In conformità all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 24 aprile 2013 la ITAB ha presentato alla Commissione una domanda di approvazione del saccarosio come sostanza di base. Tale domanda era corredata delle informazioni prescritte dall'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma.
(2)La Commissione ha chiesto assistenza scientifica all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità») la quale, il 12 giugno 2014, ha presentato alla Commissione una relazione tecnica sulla sostanza in questione (2). L'11 luglio 2014 la Commissione ha presentato il rapporto di riesame (3) e il presente progetto di regolamento relativo all'approvazione del saccarosio al Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
(3)La documentazione fornita dal richiedente dimostra che il saccarosio soddisfa i criteri di «prodotto alimentare» quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Inoltre, pur non essendo impiegato prevalentemente per scopi fitosanitari, esso è utile in tale ambito in un prodotto costituito dalla sostanza in esame e da acqua. Occorre pertanto considerarlo una sostanza di base.
(4)Dagli esami effettuati è emerso che il saccarosio può in generale considerarsi conforme alle prescrizioni dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare il saccarosio come sostanza di base.
(5)A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario introdurre determinate condizioni per l'approvazione, specificate nell'allegato I del presente regolamento.
(6)In conformità dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (5).
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il seguente regolamento:
Articolo 1
Approvazione di una sostanza di base
La sostanza saccarosio, quale specificata nell'allegato I, è approvata come sostanza di base alle condizioni stabilite in detto allegato.
Articolo 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L'allegato, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 Agosto 2014
Per la Commissione
Il Presidente
José Manuel BARROSO
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_251_R_0005