Decisione 2014/537/PESC del Consiglio del 3 Luglio 2014.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 5 e 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)Il 10 febbraio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/73/PESC (1), relativa a un'operazione militare dell'Unione nella Repubblica Centrafricana (EUFOR RCA).

(2)A seguito dell'adozione, il 14 marzo 2014, della decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati, l'alto rappresentante ha negoziato, conformemente all'articolo 37 del trattato sull'Unione europea, un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica Centrafricana riguardante le modalità di trasferimento alla Repubblica Centrafricana di persone fermate dall'operazione militare dell'Unione europea (EUFOR RCA) nell'esercizio del proprio mandato e le garanzie applicabili a tali persone («accordo»).

(3)A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa all'attuazione della presente decisione e non contribuisce, pertanto, al finanziamento della presente operazione.

(4)È opportuno approvare l'accordo,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica Centrafricana riguardante le modalità di trasferimento alla Repubblica Centrafricana di persone fermate dall'operazione militare dell'Unione europea (EUFOR RCA) nell'esercizio del proprio mandato e le garanzie applicabili a tali persone («accordo») è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 3 Luglio 2014

Per il Consiglio

Il Presidente

S. GOZI

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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_251_R_0001

 

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