La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),
considerando quanto segue:
(1)La decisione 2008/630/CE della Commissione (2) è stata adottata in seguito all'individuazione di residui di medicinali veterinari e sostanze non autorizzate in crostacei importati nell'Unione dal Bangladesh e destinati al consumo umano («i prodotti»).
(2)La decisione 2008/630/CE stabilisce che gli Stati membri autorizzino l'importazione nell'Unione dei prodotti, purché siano accompagnati dai risultati di un esame analitico effettuato nel luogo di origine che assicuri che non costituiscono un pericolo per la salute umana («l'esame analitico»).
(3)Dal 20 aprile 2015 al 30 aprile 2015 è stato effettuato un audit della Commissione in Bangladesh («l'audit») (3), al fine di valutare il controllo dei residui e dei contaminanti negli animali vivi e nei prodotti di origine animale, compresi i controlli sui medicinali veterinari. La relazione di audit ha concluso che l'attuale sistema di controllo dei residui nell'acquacoltura offre garanzie equivalenti alle condizioni stabilite nella legislazione dell'Unione.
(4)Il numero di partite non conformi è diminuito in modo significativo.
(5)Sulla base dei risultati dell'audit e del numero molto basso di partite non conformi, non risulta necessario esigere che le partite di prodotti importati nell'Unione dal Bangladesh siano corredate dei risultati di prove analitiche. La decisione 2008/630/CE dovrebbe pertanto essere abrogata.
(6)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
La decisione 2008/630/CE è abrogata.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles,il 3 Dicembre 2015
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_321_R_0010