Decisione N.3/2014 del Consiglio d’Associazione Ue/Georgia del 17 Novembre 2014.

Il Consiglio d’Associazione Ue/Georgia,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (1) («l'accordo»), in particolare l'articolo 406, paragrafo 3, e l'articolo 408, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell'articolo 431 dell'accordo, alcune parti dell'accordo sono state applicate in via provvisoria a decorrere dal 1o settembre 2014.

(2)A norma dell'articolo 404, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio di associazione è responsabile della vigilanza e del controllo sull'applicazione e sull'attuazione dell'accordo.

(3)A norma dell'articolo 408, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al Comitato di associazione.

(4)A norma dell'articolo 408, paragrafo 4, dell'accordo, il Comitato di associazione deve riunirsi in una configurazione specifica per affrontare tutte le questioni inerenti al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.

(5)Al fine di garantire un'attuazione agevole e tempestiva della parte dell'accordo relativa alla zona di libero scambio globale e approfondito, il Consiglio di associazione dovrebbe delegare il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo che si riferiscono ai capi 1, 3, 5, 6 e 8 del titolo IV (Scambi-questioni commerciali) dell'accordo al Comitato di associazione nella formazione Commercio di cui all'articolo 408, paragrafo 4, dell'accordo, nella misura in cui tali capi non contengano disposizioni specifiche relative all'aggiornamento o alla modifica di detti allegati,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

Il Consiglio di associazione delega il potere di aggiornare o modificare gli allegati che si riferiscono ai capi 1, 3, 5, 6 (allegato XV-C dell'accordo) e 8 del titolo IV (Scambi-questioni commerciali) dell'accordo al Comitato di associazione nella formazione Commercio di cui all'articolo 408, paragrafo 4, dell'accordo, nella misura in cui tali capi non contengano disposizioni specifiche relative all'aggiornamento o alla modifica di detti allegati.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles,il 17 Novembre 2014

Per il Consiglio d’Associazione

Il Presidente

F.MOGHERINI

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_321_R_0013

 

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