La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 354, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)In base al metodo standardizzato per il rischio di mercato, gli enti possono soddisfare requisiti inferiori di fondi propri per il rischio di cambio a fronte di posizioni compensate in due valute laddove queste valute siano considerate «strettamente correlate» secondo la metodologia stabilita all'articolo 354, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.
(2)È opportuno elencare le valute strettamente correlate applicando la prassi di mercato standard di ridurre la perdita massima su 10 giorni a una perdita massima di un giorno dividendo il movimento valutario massimo del 4 % per la radice quadrata di 10. Pertanto, la soglia della variazione massima giornaliera di valore per una coppia di valute dovrebbe essere fissata all'1,265 %.
(3)I movimenti valutari giornalieri in percentuale dovrebbero essere calcolati come la differenza tra i logaritmi neperiani del valore delle coppie di valute osservato su due giorni consecutivi.
(4)Il valore assoluto della percentuale ottenuta dovrebbe essere confrontato con la soglia della variazione massima giornaliera di valore per una coppia di valute pari all'1,265 %. Tutti i valori che superano tale soglia dovrebbero essere considerati violazioni della perdita massima del 4 % su 10 giorni.
(5)Occorre stabilire un numero massimo di perdite ammissibili in modo tale che le coppie di valute eccedenti il limite non siano considerate correlate a norma dell'articolo 354 del regolamento (UE) n. 575/2013. Il calcolo di un numero massimo di perdite ammissibili dovrebbe inoltre considerare sia le posizioni lunghe sia le posizioni corte nella valuta estera. È opportuno arrotondare per difetto il numero di violazioni ammesse; di conseguenza, il numero massimo di violazioni della perdita massima dovrebbe essere fissato a 7 nei 3 anni precedenti e a 65 nei 5 anni precedenti.
(6)L'articolo 354, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 prevede requisiti inferiori di fondi propri soltanto a fronte di posizioni in «valute pertinenti strettamente correlate». Di conseguenza, dovrebbero essere valutati secondo i criteri d'identificazione delle valute strettamente correlate solo i tassi di cambio di coppie di valute derivanti dalla combinazione di ciascuna delle diverse valute degli Stati membri con un elenco di valute di paesi terzi pertinenti per gli enti finanziari nell'Unione.
(7)In considerazione della loro pertinenza per i portafogli degli enti nell'Unione, dovrebbero essere inclusi nella valutazione anche taluni altri tassi di cambio di coppie di valute di paesi terzi. Inoltre, dati i requisiti di cui all'articolo 354, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 concernenti i periodi di osservazione rilevanti, nel considerare le valute da includere nella valutazione bisognerebbe tener conto solo delle valute per le quali è disponibile una serie di dati giornalieri di cinque anni derivante da una fonte attendibile.
(8)L'articolo 354, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 stabilisce un trattamento specifico per le coppie di valute costituite dalle valute degli Stati membri che partecipano alla seconda fase dell'Unione economica monetaria («ERM 2») rispetto all'euro e tra loro stesse. Le coppie che implicano tali valute non dovrebbero quindi essere considerate «pertinenti». È tuttavia opportuno considerare «pertinenti» le coppie formate, da un lato, da una valuta dell'ERM 2 e, dall'altro, da una valuta che non è l'euro né un'altra valuta dell'ERM 2.
(9)È quindi opportuno valutare la correlazione di ciascuna coppia di valute derivante dalla combinazione delle valute elencate nell'allegato.
(10)Per infondere certezza negli utenti, l'elenco delle valute strettamente correlate dovrebbe essere tenuto costantemente sotto controllo in conformità all'articolo 29, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Per lo stesso motivo è opportuno riesaminarlo a intervalli regolari, intorno alla stessa o alle stesse date ogni anno, a meno che l'evoluzione del mercato richieda in via eccezionale la condotta di un riesame in un momento diverso.
Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1448891278866&uri=CELEX:32015R2197