A pagina 3, articolo 2:
anziché:
«Per quanto riguarda le sostanze attive amidosulfuron, fenexamide, kresoxim-metile e triflossistrobina in o su tutti i prodotti, il Regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente Regolamento, continua ad essere applicato ai prodotti ottenuti prima dell'11 Febbraio 2016.
Per quanto riguarda la sostanza attiva tiacloprid in o su tutti i prodotti tranne more di rovo, cavoli ricci, lattuga e scarola, il Regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente Regolamento, continua ad essere applicato ai prodotti ottenuti prima dell'11 Febbraio 2016.»,
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«Per quanto riguarda le sostanze attive amidosulfuron, fenexamide, kresoxim-metile e triflossistrobina in o su tutti i prodotti, il Regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente Regolamento, continua ad essere applicato ai prodotti ottenuti entro l'11 Febbraio 2016.
Per quanto riguarda la sostanza attiva tiacloprid in o su tutti i prodotti tranne more di rovo, cavoli ricci, lattuga e scarola, il Regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente Regolamento, continua ad essere applicato ai prodotti ottenuti entro l'11 Febbraio 2016.»
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1448891278866&uri=CELEX:32015R1200R(01)