Decisione d’Esecuzione (UE) 2015/2182 della Commissione del 24 Novembre 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)Secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2006/42/CE, la Germania ha informato la Commissione di una misura volta a vietare l'immissione sul mercato di una macchina per la spiumatura di volatili del tipo RF- 169 distribuita dalla Fringo GmbH&Co.KG, Kurfürstendamm 96, 10709 Berlino.

(2)Il motivo della misura è la non conformità della macchina per la spiumatura di volatili con i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE.

(3)Le sezioni 1.2.3 «Avviamento» e 1.2.4.1 «Arresto normale» dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE prescrivono che la macchina sia munita di un dispositivo di comando che ne impedisca l'avviamento automatico e imprevisto e garantisca che l'operatore possa in ogni momento fermare la macchina in condizioni di sicurezza. La macchina per la spiumatura è munita di un cavo di alimentazione flessibile con una spina che contiene un piccolo quadro di distribuzione con un differenziale ad alta sensibilità. L'avviamento intenzionale e l'arresto normale si eseguono, in conformità alle istruzioni operative, inserendo una spina in una presa e rimuovendola. La macchina non è munita di alcun interruttore on/off.

(4)La sezione 1.2.4.3 «Arresto di emergenza» dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE prescrive che la macchina sia munita di uno o più dispositivi di arresto di emergenza che consentano di evitare situazioni di pericolo in corso o imminente. A causa della lunghezza (3,4 m) del cavo di alimentazione flessibile, della mancanza di un interruttore on/off e del fatto che la macchina può essere spenta solo staccando la spina dalla presa, un rischio immediato può essere evitato solo tramite un dispositivo di arresto di emergenza della macchina.

(5)La sezione 1.2.6 «Guasto del circuito di alimentazione di energia» dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE prescrive che l'interruzione, il ripristino dopo un'interruzione o la variazione, di qualsiasi tipo, dell'alimentazione di energia della macchina non creino situazioni pericolose. Quando l'alimentazione è ripristinata la macchina per la spiumatura si avvia immediatamente, il che potrebbe dare luogo a una situazione di pericolo.

(6)La sezione 1.3.7 «Rischi dovuti agli elementi mobili» dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE prescrive che la macchina eviti i rischi di contatto che possono provocare infortuni oppure, se i rischi persistono, sia munita di ripari o dispositivi di protezione. Gli elementi mobili di trasmissione della macchina per la spiumatura sono accessibili attraverso lo scivolo di scarico delle piume sul lato della macchina e attraverso il suo lato inferiore. La macchina non si ferma quando il pannello è aperto, e quindi parti del corpo dell'utilizzatore possono entrare in contatto con meccanismi rotanti e subire lesioni.

(7)La sezione 1.5.1 «Energia elettrica» dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE prescrive che la macchina sia progettata, costruita ed equipaggiata in modo da prevenire o da consentire di prevenire tutti i pericoli dovuti all'energia elettrica. I cavi devono essere scelti in modo da essere adatti a tutte le condizioni di uso, alle influenze esterne e alle sollecitazioni meccaniche. I cavi in PVC utilizzati per la macchina (H05VV-F e 53 RVV 300/500 V) sono concepiti per: carichi leggerissimi, leggeri e normali, gocce che possono cadervi in presenza di acqua e uso temporaneo all'aperto. Dal momento che, quando la macchina è utilizzata per le finalità previste, è necessario prevedere l'eventualità che il cavo di alimentazione venga bagnato e che i carichi possano rivelarsi pesanti, tale cavo è classificato come pericoloso.

(8)La sezione 1.7.3 «Marcatura delle macchine» dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE prescrive che la macchina rechi, in modo visibile, leggibile e indelebile, indicazioni di minima. La macchina per la spiumatura non reca alcuna indicazione dell'anno di fabbricazione, e la targhetta di identificazione non è fissata sulla macchina in modo permanente. Il motore non reca numero di serie o simbolo di identificazione del fabbricante, numero dei trefoli, norme applicate, classe di temperatura/limite di temperatura né fattore/i di potenza nominale.

(9)La Commissione ha invitato la Fringo GmbH&Co.KG a presentare le sue osservazioni in merito alla misura adottata dalla Germania. Non è pervenuta alcuna risposta.

(10)L'esame delle prove fornite dalle autorità tedesche conferma che la macchina per la spiumatura dei volatili del tipo RF-169 distribuita dalla Fringo GmbH&Co.KG, Kurfürstendamm 96, 10709 Berlino non è conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/42/CE, e che tale mancanza di conformità comporta gravi rischi di lesioni per gli utilizzatori. È pertanto opportuno considerare giustificata la misura adottata dalla Germania,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

La misura adottata dalla Germania che vieta l'immissione sul mercato di una macchina per la spiumatura di volatili del tipo RF-169 distribuita dalla Fringo GmbH&Co.KG, Kurfürstendamm 96, 10709 Berlino è giustificata.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,il 24 Novembre 2015

Per la Commissione

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Membro della Commissione

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015D2182

 

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