Decisione d’Esecuzione (UE) 2015/2181 della Commissione del 24 Novembre 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, lettera a),

visto il parere del comitato istituito dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012,

considerando quanto segue:

(1)Qualora una norma nazionale che recepisce una norma armonizzata, il cui riferimento sia stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, copra uno o più requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II della direttiva 89/686/CEE, si presume che i dispositivi fabbricati conformemente a tale norma soddisfino i requisiti essenziali di salute e di sicurezza in questione.

(2)Il 12 febbraio 2000, all'atto della pubblicazione dell'elenco delle norme armonizzate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione europea ha inviato un avviso riguardante la norma armonizzata EN 795:1996, precisando che «la presente pubblicazione non riguarda i dispositivi descritti nelle classi A, C e D […] per i quali non vi è presunzione di conformità alle disposizioni della direttiva 89/686/CEE».

(3)In una sentenza del 21 ottobre 2010 nella causa C-185/08, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che le disposizioni della norma EN 795, relative ai dispositivi di ancoraggio della classe A 1, non sono contemplate dalla direttiva 89/686/CEE;

(4)Il 3 agosto 2012 la Francia ha sollevato un'obiezione formale nei confronti della norma EN 795:2012 «Equipaggiamento personale anticaduta — dispositivi di ancoraggio», armonizzata nel quadro della direttiva 89/686/CEE. La norma è stata approvata dal Comitato europeo per la normalizzazione (CEN) il 9 giugno 2012, ma il suo riferimento non è stato ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(5)L'obiezione formale si basa sul fatto che i dispositivi di ancoraggio fissi, ai quali sono collegati dispositivi di protezione individuale (DPI) contro le cadute dall'alto — come un'imbracatura di sicurezza, un laccio con ammortizzatore e altri elementi di collegamento — formano parte integrante di una struttura o di una parete rocciosa. I dispositivi di ancoraggio che formano parte integrante di una struttura non sono considerati DPI, bensì dispositivi esterni al DPI e pertanto complementari. In tal caso, soltanto gli elementi di raccordo devono essere considerati DPI.

(6)La norma EN 795:2012 riguarda sia i punti di ancoraggio fissi sia quelli mobili. Tuttavia, solo i punti di ancoraggio mobili (vale a dire trasportabili e temporanei), non fissati in modo permanente a una struttura, rientrano nel campo di applicazione della direttiva 89/686/CEE.

(7)I dispositivi di ancoraggio oggetto della norma EN 795:2012 sono di 5 tipi, in base alle loro caratteristiche.

Tipo A: Dispositivi di ancoraggio con uno o più punti di ancoraggio fissi e con la necessità di ancoraggi strutturali o di elementi di fissaggio da fissare alla struttura;

Tipo B: Dispositivi di ancoraggio con uno o più punti di ancoraggio fissi senza la necessità di ancoraggi strutturali o elementi di fissaggio da fissare alla struttura;

Tipo C: Dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio flessibili orizzontali;

Tipo D: Dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio rigide orizzontali;

Tipo E: Dispositivi di ancoraggio per uso su superfici orizzontali in cui la prestazione si basa esclusivamente sulla massa e sul suo attrito con la superficie (ancore a effetto inerziale).

(8)Dopo aver esaminato la norma EN 795:2012, la Commissione ha stabilito che solo i dispositivi di ancoraggio di tipo B ed E sono da considerarsi ancore mobili non destinate a rimanere permanentemente fissate alla struttura, e sono pertanto DPI disciplinati dalla direttiva 89/686/CEE.

(9)Sono stati consultati gli organismi europei di normalizzazione, le organizzazioni europee dei soggetti interessati che ricevono finanziamenti dell'Unione e il gruppo di lavoro sui dispositivi di protezione individuale,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

Il riferimento della norma EN 795:2012 «Equipaggiamento personale anticaduta — dispositivi di ancoraggio» è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con la limitazione di cui all'allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles,il 24 Novembre 2015

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015D2181

 

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