Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)La decisione 2006/659/CE del Consiglio (2) ha autorizzato il Regno Unito ad applicare misure speciali di semplificazione al fine di determinare su base forfettaria la proporzione di imposta sul valore aggiunto (IVA) non detraibile relativa alla spesa per il carburante per gli autoveicoli aziendali non esclusivamente impiegati a fini aziendali. Il sistema, facoltativo per i soggetti passivi, è basato sul livello di emissioni di diossido di carbonio (CO2) dell'autoveicolo, in quanto esiste una correlazione proporzionale fra le emissioni e il consumo di carburante e quindi con la spesa per esso.
(2)Con lettera protocollata dalla Commissione il 22 maggio 2015 il Regno Unito ha chiesto l'autorizzazione di continuare ad applicare la misura.
(3)Con lettera del 5 giugno 2015 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dal Regno Unito. Con lettera dell'8 giugno 2015 la Commissione ha comunicato al Regno Unito che disponeva di tutte le informazioni necessarie all'esame della richiesta.
(4)Secondo il Regno Unito, l'accordo ha prodotto una semplificazione reale, sia per i soggetti passivi, sia per l'amministrazione tributaria, della procedura di riscossione dell'IVA relativa alla spesa per il carburante per gli autoveicoli aziendali. È pertanto opportuno che il Regno Unito sia autorizzato ad applicare la misura fino al 31 dicembre 2018.
(5)Qualora il Regno Unito ritenesse necessaria un'ulteriore proroga oltre il 2018, entro il 31 marzo 2018 esso è tenuto a presentare alla Commissione la richiesta di proroga corredata di una relazione.
(6)La misura di deroga non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
In deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, il Regno Unito è autorizzato, dal 1o gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2018, a fissare su base forfettaria la proporzione di IVA relativa alla spesa per il carburante destinato agli autoveicoli aziendali usati per usi privati.
Articolo 2
La proporzione della tassa di cui all'articolo 1 è espressa in importi fissi, determinati sulla base del livello di emissioni di CO2 del tipo di veicolo, che riflettono il consumo di carburante. Il Regno Unito indicizza annualmente tali importi fissi al fine di riflettere le variazioni del costo medio del carburante.
Articolo 3
Il sistema istituito sulla base della presente decisione è facoltativo per i soggetti passivi.
Articolo 4
Eventuali richieste di proroga della misura speciale oggetto della presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2018 e sono corredate di una relazione comprensiva di un riesame dell'applicazione di detta misura.
Articolo 5
Il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles,il 17 Novembre 2015
Per il Consiglio
Il Presidente
J.ASSELBORN
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_305_R_0008