Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 91 e 100 e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'articolo IX dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio («OMC») stabilisce, tra l'altro, le procedure per la deroga degli obblighi imposti ai membri dell'OMC da tale accordo o dagli accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1A, 1B o 1C di tale accordo e ai rispettivi allegati.
(2)Nel 2011 è stata presentata una richiesta di deroga che consentisse ai membri dell'OMC di concedere un trattamento preferenziale ai servizi e ai fornitori di servizi dei paesi membri meno sviluppati («PMS membri») senza concedere lo stesso trattamento ai servizi e ai fornitori di servizi analoghi di tutti gli altri membri dell'OMC, derogando eccezionalmente all'obbligo a norma dell'articolo II, paragrafo 1, dell'accordo generale sugli scambi di servizi (General Agreement on Trade in Services, GATS). La posizione dell'Unione a sostegno di detta deroga è stata adottata con la decisione 2012/8/UE del Consiglio (1).
(3)Il 17 dicembre 2011 la conferenza ministeriale dell'OMC ha adottato la decisione che autorizza i membri dell'OMC a concedere tale trattamento preferenziale ai servizi e ai fornitori di servizi dei PMS membri per un periodo di 15 anni. Conformemente a tale decisione, i membri dell'OMC che accordino un trattamento preferenziale devono trasmettere una notifica al consiglio per gli scambi di servizi («CTS») e un trattamento preferenziale per quanto riguarda l'applicazione di misure diverse da quelle di cui all'articolo XVI del GATS deve essere approvato dal CTS secondo le sue procedure.
(4)Nella decisione del 7 dicembre 2013 la conferenza ministeriale dell'OMC ha ribadito il requisito di approvazione da parte del CTS in relazione all'applicazione di misure diverse da quelle di cui all'articolo XVI del GATS.
(5)La posizione dell'Unione in merito all'approvazione del trattamento preferenziale notificato dai membri dell'OMC, diversi dall'Unione e dai suoi Stati membri, per quanto riguarda i servizi e í fornitori di servizi di PMS membri, relativa all'applicazione di misure diverse da quelle di cui all'articolo XVI del GATS, è stata adottata con la decisione (UE) 2015/1570 del Consiglio (2).
(6)Conformemente alle decisioni del 17 dicembre 2011 e del 7 dicembre 2013 della conferenza ministeriale dell'OMC, il 30 luglio 2015 l'Unione ha segnalato al CTS l'intenzione di notificare, fatte salve le sue procedure interne previste, il trattamento preferenziale che l'Unione intende rendere disponibile per i servizi e i fornitori di servizi dei PMS membri.
(7)È nell'interesse degli obiettivi di sviluppo dell'Unione e favorisce la conclusione di una parte dei negoziati sui servizi relativi all'agenda di Doha per lo sviluppo che l'Unione chieda l'approvazione del trattamento preferenziale, che va oltre l'accesso al mercato, che intende concedere a servizi e a fornitori di servizi dei PMS membri, con particolare attenzione per le preferenze concesse in materia di soggiorno temporaneo di persone fisiche per la prestazione di servizi al fine di creare incentivi ad adempiere gli obblighi di riammissione a norma del diritto internazionale, attuare gli accordi di riammissione esistenti e concluderne di nuovi, a condizione che i PMS membri collaborino con l'Unione in materia di gestione della migrazione.
(8)È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione, in sede di CTS al fine di notificare il trattamento preferenziale che l'Unione intende concedere ai servizi e ai fornitori di servizi dei PMS membri, e di ottenere l'approvazione del trattamento preferenziale che va oltre l'accesso al mercato,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di CTS è notificare al CTS il trattamento preferenziale che l'Unione intende concedere ai servizi e ai fornitori di servizi dei PMS membri come stabilito nel documento S/C/N/840 dell'OMC conformemente alle decisioni del 17 dicembre 2011 e del 7 dicembre 2013 della conferenza ministeriale dell'OMC, e di ottenere l'approvazione in sede di CTS per quanto riguarda il trattamento preferenziale che va oltre l'accesso al mercato.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles,il 16 Novembre 2015
Per il Consiglio
Il Presidente
F.ETGEN
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_305_R_0007