Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l'articolo 33,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI, la trasmissione di dati personali ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 di tale decisione nella legislazione nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione.
(2)L'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio (2) dispone che la verifica del rispetto della condizione di cui sopra relativamente allo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI debba essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario, una visita di valutazione e un'esperienza pilota.
(3)A norma del capo 4, punto 1.1, dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal competente gruppo di lavoro del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati.
(4)Il Belgio ha completato il questionario sulla protezione dei dati e il questionario sullo scambio di dati dattiloscopici.
(5)Il Belgio ha effettuato con successo un'esperienza pilota con la Francia e il Lussemburgo.
(6)Una visita di valutazione ha avuto luogo in Belgio e il gruppo di valutazione francese e lussemburghese ne ha redatto una relazione che è stata trasmessa al competente gruppo di lavoro del Consiglio.
(7)È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota in materia di scambio di dati dattiloscopici.
(8)Il 13 luglio 2015, il Consiglio ha concluso che il Belgio ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI.
(9)Pertanto, ai fini della consultazione automatizzata di dati dattiloscopici, il Belgio dovrebbe poter ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell'articolo 9 della decisione 2008/615/GAI.
(10)La Danimarca è vincolata dalla decisione 2008/615/GAI e pertanto partecipa all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI.
(11)L'Irlanda è vincolata dalla decisione 2008/615/GAI e pertanto partecipa all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI.
(12)Il Regno Unito non è vincolato dalla decisione 2008/615/GAI e pertanto non partecipa all'adozione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
Ai fini della consultazione automatizzata di dati dattiloscopici, il Belgio può ricevere e trasmettere dati personali a norma dell'articolo 9 della decisione 2008/615/GAI a decorrere dal 18 novembre 2015.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
La presente decisione si applica conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles,il 10 Novembre 2015
Per il Consiglio
Il Presidente
P.GRAMEGNA
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015D2050