Decisione d’Esecuzione (UE) 2015/2042 della Commissione del 13 Novembre 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)La procedura di riconoscimento delle controparti centrali stabilite nei paesi terzi di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 mira a consentire alle controparti centrali stabilite e autorizzate nei paesi terzi le cui norme sono equivalenti a quelle stabilite dallo stesso regolamento di prestare servizi di compensazione ai partecipanti diretti o alle sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione. Pertanto la procedura di riconoscimento e la decisione di equivalenza ivi previste contribuiscono alla realizzazione dell'obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012 di ridurre il rischio sistemico estendendo il ricorso a controparti centrali sicure e solide per la compensazione dei contratti derivati OTC, anche se le controparti centrali sono stabilite e autorizzate in un paese terzo.

(2)Affinché il quadro giuridico di un paese terzo in materia di controparti centrali possa essere considerato equivalente al quadro giuridico dell'Unione, il risultato sostanziale del quadro giuridico e di vigilanza applicabile dovrebbe essere equivalente agli obiettivi regolamentari conseguiti dalle disposizioni dell'Unione. Lo scopo della valutazione dell'equivalenza è pertanto quello di verificare che le disposizioni legislative e di vigilanza della Svizzera assicurino che le controparti centrali ivi stabilite e autorizzate non espongano i partecipanti diretti o le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione ad un livello di rischio maggiore rispetto al rischio cui sarebbero esposti con controparti centrali autorizzate nell'Unione e, di conseguenza, non pongano un livello inaccettabile di rischio sistemico nell'Unione.

(3)Il 1o settembre 2013 la Commissione ha ricevuto il parere tecnico dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) sulle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali autorizzate in Svizzera. Il parere tecnico conclude che le disposizioni legislative e di vigilanza applicabili a livello giurisdizionale assicurano che le controparti centrali autorizzate in Svizzera soddisfino requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.

(4)A norma dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, tre sono le condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di controparti centrali ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento.

(5)In base alla prima condizione, le controparti centrali autorizzate nel paese terzo devono soddisfare requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.

(6)I requisiti giuridicamente vincolanti della Svizzera per le controparti centrali ivi autorizzate sono stabiliti nell'ordinanza sulla Banca nazionale del 18 marzo 2004 («ordinanza sulla Banca nazionale»), con i regolamenti adottati ai suoi sensi dalla Banca nazionale svizzera (BNS), e nella legge federale sulle banche e le casse di risparmio («legge sulle banche»), con le ordinanze e circolari emanate ai suoi sensi dall'Autorità federale svizzera di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). L'ordinanza sulla Banca nazionale è stata riveduta di recente per dare attuazione ai Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari (Principles for Financial Market Infrastructures — PFMI) emanati dal CPSS-IOSCO e per garantire l'equivalenza col regolamento (UE) n. 648/2012. Il quadro normativo riveduto presenta una serie di differenze tra i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili, a livello giurisdizionale, alle controparti centrali in Svizzera e i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012. La BNS ha tuttavia pubblicato un rapporto esplicativo sulla revisione parziale dell'ordinanza sulla Banca nazionale, nel quale espone un orientamento interpretativo spiegando, in particolare, che l'ordinanza riveduta dà attuazione ai PFMI e va interpretata tenuto conto di tali Principi e dei titoli IV e V del regolamento (UE) n. 648/2012.

(7)La controparte centrale autorizzata in Svizzera è inoltre tenuta a adottare uno statuto, un regolamento organizzativo, un disciplinamento delle competenze e determinate politiche organizzative (i «regolamenti e politiche di organizzazione») che devono prescrivere nei particolari il modo in cui, come illustrato nel rapporto esplicativo sulla revisione parziale dell'ordinanza sulla Banca nazionale, rispetterà dette norme in conformità ai PFMI e al regolamento (UE) n. 648/2012.

(8)BNS e FINMA esercitano entrambe funzioni di regolamentazione e di vigilanza sulle controparti centrali e collaborano a tal fine. La FINMA autorizza le controparti centrali stabilite in Svizzera a operare come banche. La FINMA può sia esentare le controparti centrali dal rispetto di talune disposizioni della legge sulle banche sia adattare le disposizioni di tale legge in considerazione delle attività di compensazione e del profilo di rischio delle controparti centrali. Le circolari della FINMA regolano aspetti quali la solvibilità, la governance, la gestione del rischio, gli audit e la comunicazione d'informazioni.

(9)Pertanto, i requisiti giuridicamente vincolanti della Svizzera presentano una struttura a due livelli. I principi fondamentali validi per le controparti centrali («norme primarie»), stabiliti dalla legge sulle banche e dall'ordinanza sulla banca nazionale, con i regolamenti, ordinanze e circolari che ne discendono, fissano le norme di alto livello che le controparti centrali devono rispettare per ottenere l'autorizzazione alla prestazione dei servizi di compensazione in Svizzera. Queste norme primarie costituiscono il primo livello dei requisiti giuridicamente vincolanti in Svizzera. Per dimostrare la conformità alle norme primarie, le controparti centrali autorizzate in Svizzera devono sottoporre i regolamenti e politiche di organizzazione all'approvazione della FINMA. Questi regolamenti e politiche di organizzazione costituiscono il secondo livello dei requisiti giuridicamente vincolanti in Svizzera. Una volta approvati dalla FINMA, essi diventano giuridicamente vincolanti per le controparti centrali ed entrano pertanto a far parte integrante delle disposizioni legislative e di vigilanza che le controparti centrali autorizzate in Svizzera devono rispettare. In caso di inosservanza delle norme primarie o dei regolamenti e politiche di organizzazione, la FINMA ha il potere di adottare provvedimenti amministrativi nei confronti della controparte centrale, compreso il ritiro dell'autorizzazione bancaria.

(10)Le norme primarie applicabili alle controparti centrali, integrate dai regolamenti e politiche di organizzazione, assicurano risultati sostanziali equivalenti agli effetti delle norme del titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012. In particolare, i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali attualmente autorizzate in Svizzera per quanto riguarda il numero di default da coprire con le risorse finanziarie complessive, il rischio di liquidità, la continuità operativa, i requisiti in materia di garanzie reali, la politica degli investimenti, il rischio di regolamento, la segregazione e la portabilità, il calcolo dei margini iniziali, la governance, compresi i requisiti organizzativi, i requisiti relativi all'alta dirigenza, il comitato dei rischi, la conservazione dei dati, le partecipazioni qualificate, le informazioni trasmesse all'autorità competente, i conflitti di interesse, l'esternalizzazione e la condotta negli affari consentono risultati sostanziali equivalenti a quelli stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012 e pertanto dovrebbero essere considerati equivalenti.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_298_R_0013

 

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