Decisione d’Esecuzione (UE) 2015/2040 della Commissione del 13 Novembre 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)La procedura di riconoscimento delle controparti centrali stabilite nei paesi terzi di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 mira a consentire alle controparti centrali stabilite e autorizzate nei paesi terzi le cui norme sono equivalenti a quelle stabilite dallo stesso regolamento di prestare servizi di compensazione ai partecipanti diretti o alle sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione. Pertanto la procedura di riconoscimento e la decisione di equivalenza ivi previste contribuiscono alla realizzazione dell'obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012 di ridurre il rischio sistemico estendendo il ricorso a controparti centrali sicure e solide per la compensazione dei contratti derivati OTC, anche se le controparti centrali sono stabilite e autorizzate in un paese terzo.

(2)Affinché il quadro giuridico di un paese terzo in materia di controparti centrali possa essere considerato equivalente al quadro giuridico dell'Unione, il risultato sostanziale del quadro giuridico e di vigilanza applicabile dovrebbe essere equivalente agli obiettivi regolamentari conseguiti dalle disposizioni dell'Unione. Lo scopo della valutazione dell'equivalenza è pertanto quello di verificare che le disposizioni legislative e di vigilanza delle province canadesi Alberta, Columbia Britannica, Manitoba, Ontario e Québec (nel seguito «le province pertinenti») assicurino che le controparti centrali ivi stabilite e autorizzate non espongano i partecipanti diretti o le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione ad un livello di rischio maggiore rispetto al rischio cui sarebbero esposti con controparti centrali autorizzate nell'Unione e, di conseguenza, non pongano un livello inaccettabile di rischio sistemico nell'Unione.

(3)La presente decisione si basa sulla valutazione delle disposizioni legislative e di vigilanza applicate nelle province pertinenti e della loro idoneità ad attenuare i rischi a cui i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione possono essere esposti, in maniera ritenuta equivalente ai requisiti fissati dal regolamento (UE) n. 648/2012. A tal fine, dovrebbe essere preso in considerazione in particolare il livello sensibilmente inferiore dei rischi inerenti alle attività di compensazione svolte in mercati finanziari di dimensioni minori rispetto al mercato finanziario dell'Unione.

(4)A norma dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, tre sono le condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di controparti centrali ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento.

(5)In base alla prima condizione, le controparti centrali autorizzate nel paese terzo devono soddisfare requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.

(6)I requisiti giuridicamente vincolanti applicati alle controparti centrali autorizzate nelle province canadesi pertinenti sono stabiliti dalle rispettive leggi sui valori mobiliari, dalle norme e dai regolamenti adottati in base a tali leggi dalle autorità di regolamentazione dei valori mobiliari di ciascuna provincia e da qualsiasi decisione, direttiva o decreto emanati da dette autorità (regime provinciale in materia di valori mobiliari) applicabili alle controparti centrali che operano in queste province.

(7)Ai fini della presente decisione, le autorità di regolamentazione dei valori mobiliari sono la Alberta Securities Commission (ASC) in Alberta, la Autorité des marchés financiers (AMF) in Québec, la British Columbia Securities Commission (BCSC) nella Columbia Britannica, la Manitoba Securities Commission (MSC) in Manitoba e la Ontario Securities Commission (OSC) in Ontario. Le autorità di regolamentazione dei valori mobiliari collaborano sia per elaborare e attuare leggi e regolamenti sui valori mobiliari che per gestire, monitorare e far applicare le leggi vigenti in modo coerente e coordinato.

(8)Per poter operare in una delle province pertinenti le controparti centrali devono essere autorizzate dalla competente autorità di regolamentazione dei valori mobiliari. L'autorizzazione può consistere in un riconoscimento o in un'esenzione dal riconoscimento. Il riconoscimento comporta la piena applicazione del regime provinciale in materia di valori mobiliari. Le controparti centrali che operano in più province devono essere autorizzate in quanto controparti centrali riconosciute almeno in una provincia e sono soggette ai requisiti più rigorosi fra quelli applicabili nelle province in cui operano. Di norma sono esentate dal riconoscimento le controparti centrali riconosciute in un'altra provincia, che sono quindi soggette alla vigilanza diretta dell'autorità di regolamentazione dei valori mobiliari della provincia in cui la controparte centrale è riconosciuta a meno che l'autorità di regolamentazione pertinente non le consideri a rilevanza sistemica o tali da comportare notevoli rischi per i mercati dei capitali. Le autorità di regolamentazione dei valori mobiliari impongono condizioni alle controparti centrali esentate dal riconoscimento laddove queste ultime siano soggette, nelle province in cui sono riconosciute, a requisiti meno rigorosi di quelli applicati nelle province in cui sono esentate dal riconoscimento. La Banca del Canada può inoltre considerare a rilevanza sistemica le controparti centrali che potrebbero porre un rischio sistemico per il sistema finanziario canadese.

(9)I requisiti giuridicamente vincolanti applicati alle controparti centrali autorizzate in Alberta sono stabiliti dal Securities Act (legge sui valori mobiliari) (Alberta), dalle norme e dai regolamenti adottati in conformità di tale legge e da qualsiasi decisione, direttiva o decreto adottata/o o emanata/o dall'ASC (di seguito «leggi dell'Alberta in materia di valori mobiliari»). Per poter prestare servizi di compensazione in Alberta, una controparte centrale deve essere autorizzata dall'ASC in quanto organismo di compensazione riconosciuto o organismo di compensazione esentato dal riconoscimento (organismo di compensazione esentato). Le controparti centrali autorizzate in Alberta devono conformarsi alle leggi dell'Alberta in materia di valori mobiliari. In genere, l'ASC autorizza le controparti centrali in quanto organismi di compensazione riconosciuti quando ritiene opportuno assoggettarle alla propria vigilanza. L'ASC, tuttavia, può anche affidarsi alla vigilanza di un'altra autorità di regolamentazione dei valori mobiliari per alcuni organismi di compensazione riconosciuti in altre province. L'ASC può imporre modalità e condizioni per l'autorizzazione di un organismo di compensazione riconosciuto o esentato. L'ASC ha emanato decreti di riconoscimento per tutti gli organismi di compensazione da essa autorizzati in quanto organismi di compensazione riconosciuti, che impongono a tali organismi di conformarsi ai «Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari» (Principles for Financial Market Infrastructures — PFMI) pubblicati nell'aprile 2012 dal Committee on Payment and Settlement Systems (comitato sui sistemi di pagamento e di regolamento — CPSS) (2) e dall'Organizzazione internazionale delle commissioni per i valori mobiliari.

(10)I requisiti giuridicamente vincolanti applicati alle controparti centrali autorizzate nella Columbia Britannica sono stabiliti dal Securities Act (Columbia Britannica), dalle norme e dai regolamenti emanati in conformità di tale legge e dai decreti emanati dalla BCSC. Per poter prestare servizi di compensazione nella Columbia Britannica, una controparte centrale deve essere autorizzata dalla BCSC in quanto organismo di compensazione riconosciuto o organismo di compensazione esentato dal riconoscimento (organismo di compensazione esentato), a seconda di diversi fattori tra cui l'incidenza delle operazioni dell'organismo di compensazione nella Columbia Britannica. La BCSC può imporre modalità e condizioni per l'autorizzazione di un organismo di compensazione riconosciuto o esentato. La BCSC ha emanato decreti di riconoscimento per tutti gli organismi di compensazione da essa autorizzati in quanto organismi di compensazione riconosciuti, che impongono a tali organismi di conformarsi ai PFMI.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_298_R_0011

 

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