La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)La procedura di riconoscimento delle controparti centrali stabilite nei paesi terzi di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 mira a consentire alle controparti centrali stabilite e autorizzate nei paesi terzi le cui norme sono equivalenti a quelle stabilite dallo stesso regolamento di prestare servizi di compensazione ai partecipanti diretti o alle sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione. Pertanto la procedura di riconoscimento e la decisione di equivalenza ivi previste contribuiscono alla realizzazione dell'obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012 di ridurre il rischio sistemico estendendo il ricorso a controparti centrali sicure e solide per la compensazione dei contratti derivati OTC, anche se le controparti centrali sono stabilite e autorizzate in un paese terzo.
(2)Affinché il quadro giuridico di un paese terzo in materia di controparti centrali possa essere considerato equivalente al quadro giuridico dell'Unione, il risultato sostanziale delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili dovrebbe essere equivalente agli obiettivi regolamentari conseguiti dalle disposizioni dell'Unione. Lo scopo della valutazione dell'equivalenza è pertanto quello di verificare che le disposizioni legislative e di vigilanza del Sud Africa assicurino che le controparti centrali ivi stabilite e autorizzate non espongano i partecipanti diretti o le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione ad un livello di rischio maggiore rispetto al rischio cui sarebbero esposti con controparti centrali autorizzate nell'Unione e, di conseguenza, non pongano un livello inaccettabile di rischio sistemico nell'Unione.
(3)La presente decisione si basa sui risultati delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili in Sud Africa e sulla loro idoneità ad attenuare, in maniera ritenuta equivalente ai requisiti fissati dal regolamento (UE) n. 648/2012, i rischi a cui possono essere esposti i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione. A tal fine, dovrebbe essere preso in considerazione in particolare il livello sensibilmente inferiore dei rischi inerenti alle attività di compensazione svolte in mercati finanziari di dimensioni minori rispetto al mercato finanziario dell'Unione.
(4)A norma dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, tre sono le condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di controparti centrali ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento.
(5)In base alla prima condizione, le controparti centrali autorizzate nel paese terzo devono soddisfare requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.
(6)I requisiti giuridicamente vincolanti per le controparti centrali autorizzate in Sud Africa sono stabiliti dal Financial Markets Act, legge n. 19 del 2012 (nel prosieguo «FMA»). Il Registrar of Securities Services (autorità per i servizi nel settore titoli, nel prosieguo «Registrar») dispone di un vasto insieme di poteri di supervisione, controllo e indagine sulle stanze di compensazione autorizzate a operare in Sud Africa (nel prosieguo «stanze di compensazione autorizzate»).
(7)L'FMA definisce gli obblighi e i requisiti che devono rispettare stanze di compensazione. In particolare, ai sensi dell'FMA, il Registrar rilascia l'autorizzazione per operare come stanza di compensazione autorizzata, a condizione che il richiedente soddisfi i requisiti previsti e contribuisca alla realizzazione degli obiettivi stabiliti nell'FMA, tra cui l'attenuazione del rischio sistemico e l'equità, l'efficienza e la trasparenza dei mercati finanziari del Sud Africa. Al momento del rilascio dell'autorizzazione il Registrar può imporre le condizioni che ritiene opportune al fine di garantire il rispetto di tali requisiti. Le stanze di compensazione autorizzate devono svolgere la propria attività in modo equo e trasparente, nel rispetto dei diritti dei partecipanti diretti e dei loro clienti. Inoltre, a norma dell'FMA, le stanze di compensazione autorizzate devono rispettare le norme di vigilanza internazionali, compresi i «Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari» (PFMI) emanati nell'aprile 2012 dal Committee on Payment and Settlement Systems (2) (Comitato sui sistemi di pagamento e di regolamento, CPSS) e dall'International Organization of Securities Commissions (Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, IOSCO).
(8)In conformità con l'FMA, il ministro delle Finanze ha il potere di adottare regolamenti su tutte le materie che possono o devono essere regolamentate da tale legge e su qualsiasi altra materia necessaria per una migliore amministrazione e attuazione della stessa FMA. Inoltre detta legge prevede che il Registrar formuli orientamenti sulla sua applicazione e interpretazione e prenda le misure che ritiene necessarie per la sua attuazione nonché per eseguire ed esercitare correttamente le proprie funzioni o mansioni.
(9)La valutazione dell'equivalenza delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle stanze di compensazione autorizzate dovrebbe anche tenere conto dei risultati che le disposizioni permettono di conseguire in termini di attenuazione del livello di rischio al quale i partecipanti diretti o le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione sono esposti in ragione della loro partecipazione alle stanze di compensazione autorizzate. I risultati in termini di attenuazione dei rischi sono determinati sia dal livello del rischio insito nelle attività di compensazione svolte dalla controparte centrale interessata, che dipende dalle dimensioni del mercato finanziario in cui opera, sia dall'adeguatezza delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali ai fini dell'attenuazione del livello del rischio. Per conseguire gli stessi risultati in termini di attenuazione dei rischi, per le controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di maggiori dimensioni con un livello di rischio intrinseco più elevato sono necessari requisiti più rigorosi in materia di attenuazione dei rischi che per le controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di minori dimensioni il cui livello intrinseco di rischio è inferiore.
Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_298_R_0010