Decisione d’Esecuzione (UE) 2015/2038 della Commissione del 13 Novembre 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)La procedura di riconoscimento delle controparti centrali stabilite nei paesi terzi di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 mira a consentire alle controparti centrali stabilite e autorizzate nei paesi terzi le cui norme sono equivalenti a quelle stabilite dallo stesso regolamento di prestare servizi di compensazione ai partecipanti diretti o alle sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione. Pertanto la procedura di riconoscimento e la decisione di equivalenza ivi previste contribuiscono alla realizzazione dell'obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012 di ridurre il rischio sistemico estendendo il ricorso a controparti centrali sicure e solide per la compensazione dei contratti derivati OTC, anche se le controparti centrali sono stabilite e autorizzate in un paese terzo.

(2)Affinché il quadro giuridico di un paese terzo in materia di controparti centrali possa essere considerato equivalente al quadro giuridico dell'Unione, il risultato sostanziale del quadro giuridico e di vigilanza applicabile dovrebbe essere equivalente agli obiettivi regolamentari conseguiti dalle disposizioni dell'Unione. Lo scopo della valutazione dell'equivalenza è pertanto quello di verificare che le disposizioni legislative e di vigilanza della Repubblica di Corea (di seguito «Corea del Sud») assicurino che le controparti centrali ivi stabilite e autorizzate non espongano i partecipanti diretti o le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione ad un livello di rischio maggiore rispetto al rischio cui sarebbero esposti con controparti centrali autorizzate nell'Unione e, di conseguenza, non pongano un livello inaccettabile di rischio sistemico nell'Unione.

(3)Il 1o ottobre 2013 la Commissione ha ricevuto il parere tecnico dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) sulle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali autorizzate nella Corea del Sud. Il parere tecnico ha rilevato una serie di differenze tra i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili, a livello giurisdizionale, alle controparti centrali nella Corea del Sud e i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012. Tuttavia la presente decisione si basa non solo sull'analisi comparativa dei requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali nella Corea del Sud, ma anche sulla valutazione del risultato dei requisiti e della loro idoneità ad attenuare i rischi a cui i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione possono essere esposti in maniera ritenuta equivalente ai requisiti fissati dal regolamento (UE) n. 648/2012. A tal fine, dovrebbe essere preso in considerazione in particolare il livello sensibilmente inferiore dei rischi inerenti alle attività di compensazione svolte in mercati finanziari di dimensioni minori rispetto al mercato finanziario dell'Unione.

(4)A norma dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, tre sono le condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di controparti centrali ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento.

(5)In base alla prima condizione, le controparti centrali autorizzate nel paese terzo devono soddisfare requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.

(6)I requisiti giuridicamente vincolanti della Corea del Sud per le controparti centrali ivi autorizzate sono stabiliti nella Financial Investment Services and Capital Markets Act 2013 (legge sui servizi finanziari d'investimento e sui mercati dei capitali del 2013 — FSCMA) e nella relativa regolamentazione accessoria di esecuzione.

(7)Le controparti centrali sono autorizzate dalla Financial Services Commission (Commissione dei servizi finanziari — FSC). L'FSC accorda l'autorizzazione a prestare servizi di compensazione se ha potuto accertare, tra l'altro, che la controparte centrale: dispone di un capitale proprio equivalente al minimo stabilito dalla legge, di un piano economico adeguato e solido e di risorse umane, attrezzature informatiche e altre installazioni materiali atte a tutelare gli investitori e a svolgere attività di compensazione; non annovera tra il personale nessun membro esautorato in applicazione dell'FSCMA; ha predisposto un sistema atto a scongiurare conflitti d'interesse e ha azionisti che detengono congrue capacità finanziarie e godono di una buona situazione finanziaria e di una buona reputazione sociale. L'FSC può subordinare il rilascio dell'autorizzazione alle condizioni che reputa necessarie per assicurare una gestione sana della controparte centrale e il mantenimento di una situazione ordinata sul mercato. Le controparti centrali autorizzate sono quindi soggette alla vigilanza su base continuativa dell'FSC e, in virtù della Bank of Korea Act (legge sulla Banca di Corea), al controllo della banca centrale sudcoreana.

(8)L'FSC ha manifestato l'intenzione di valutare le infrastrutture dei mercati finanziari sudcoreane in base alle norme internazionali definite dai Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari (Principles for Financial Market Infrastructures — PFMI) pubblicati nell'aprile 2012 dal Committee on Payment and Settlement Systems (comitato sui sistemi di pagamento e di regolamento — CPSS) (2) e dall'International Organization of Securities Commission (Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari — IOSCO). A marzo 2015 l'FSC ha emanato il Business Guideline for Financial Market Infrastructures (indirizzo operativo per le infrastrutture dei mercati finanziari), nel quale ha stabilito le norme specifiche che vincolano le infrastrutture dei mercati finanziari nello svolgimento delle attività previste dall'FSCMA e relativa regolamentazione accessoria. L'indirizzo ha riorganizzato in 14 principi, in funzione delle circostanze nazionali, i 24 principi fondamentali dei PFMI e ne prescrive nel dettaglio le modalità di esecuzione. A dicembre 2012 la Banca di Corea ha modificato la Regulation on the Operation and Management of Payment and Settlement Systems (regolamentazione sul funzionamento e la gestione dei sistemi di pagamento e di regolamento) per adottare i PFMI come parametri di controllo.

(9)L'FSCMA e relativa regolamentazione accessoria impone inoltre alle controparti centrali di adottare le regole e procedure interne necessarie per il corretto funzionamento dei suoi sistemi di compensazione e di regolamento. Le disposizioni dell'FSCMA e relativa regolamentazione accessoria, l'indirizzo e la regolamentazione sul funzionamento e la gestione dei sistemi di pagamento e di regolamento trovano pertanto attuazione nelle regole e procedure interne delle stanze di compensazione. A norma dell'FSCMA qualsiasi revisione dello statuto o delle regole e procedure interne di una controparte centrale è subordinata all'approvazione dell'FSC.

(10)Pertanto, i requisiti giuridicamente vincolanti della Corea del Sud presentano una struttura a due livelli. L'FSCMA e relativa regolamentazione accessoria fissa le norme di alto livello che le controparti centrali devono rispettare per ottenere l'autorizzazione alla prestazione dei servizi di compensazione nella Corea del Sud. Queste norme primarie costituiscono il primo livello dei requisiti giuridicamente vincolanti nella Corea del Sud. Per dimostrare la conformità alle norme primarie, le controparti centrali devono sottoporre le regole e procedure interne all'approvazione dell'FSC conformemente all'indirizzo operativo per le infrastrutture dei mercati finanziari. Le regole e procedure interne rappresentano il secondo livello dei requisiti nella Corea del Sud.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_298_R_0009

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
18896
Ieri:
27970
Settimana:
206631
Mese:
780471
Totali:
89299469
Oggi è il: 28-11-2024
Il tuo IP è: 18.191.107.181